1. Sentenza cassata senza rinvio
Per rinvio, si intende che viene disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi ad altro giudice.
Vi sono, tuttavia, dei casi espressamente rubricati nel codice di procedura di civile che non prevedono il rinvio dinanzi ad altro organo giudicante.
Siffatte ipotesi di cassazione senza rinvio possono essere sintetizzate nella misura che segue:
– viene riconosciuto che il giudice del quale si impugna la sentenza e qualsiasi altro giudice non abbiano i necessari presupposti di giurisdizione;
– ogni caso in cui si riscontra che la causa non poteva essere proposta o che il processo non poteva essere proseguito.
– viene decisa la causa anche nel merito, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti sul fatto.
2. Sentenza cassata con rinvio
Questo genere di provvedimento interviene quando l’esito del giudizio prevede la prosecuzione del giudizio dinanzi ad altro giudice. Le ipotesi che conducono la pronuncia in tal senso sono disciplinate dall’art. 383 c.p.c. che, generalmente, dispone la cassazione con rinvio, per esclusione, in tutte le ipotesi in cui non è prevista la Cassazione senza rinvio.
3. Il giudizio di rinvio
Nei casi in cui venga disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi ad altro giudice, il processo riparte secondo la normativa ordinaria prevista, a seconda che si tratti di primo o secondo grado.
Dalla pronuncia della Suprema Corte la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio può essere fatta nel termine di tre mesi. Se invece non viene fatta, o viene fatta oltre il predetto termine, il processo si considera estinto.