Scioglimento e liquidazione

La vita di una società giunge al termine quando i soci decidono di cessare l’attività in seguito al raggiungimento dell’oggetto sociale o in seguito al verificarsi di alcune condizioni che ne compromettono l’esistenza.
L’estinzione di una società comporta il susseguirsi di tre fasi: scioglimento, liquidazione e cancellazione dell’ente dal registro delle imprese.

1. Scioglimento

Il verificarsi di una delle cause di scioglimento non determina automaticamente l’estinzione dell’ente. A questo precede un iter che porta, infine, alla ripartizione tra i soci degli utili realizzati.

L’art. 2484 c.c. disciplina le cause che determinano lo scioglimento delle società di capitali. In queste ultime il procedimento di liquidazione, a differenza delle società di persone, è inderogabile: non è possibile procedere direttamente all’assegnazione dei beni sociali anche se non vi sono debiti.

Lo scioglimento della società si verifica nei seguenti casi:

1) decorso del termine;
2) conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
4) riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
5) in caso scioglimento della società nelle ipotesi previste dall’art. 2437 quater c.c. per la S.p.a. e dall’art. 2473 c.c. per la S.r.l.;
6) deliberazione dell’assemblea;
7) altre cause previste dall’atto costitutivo;
8) provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge.

Lo scioglimento ha effetto nel momento in cui, verificatasi la causa, la deliberazione assembleare o degli amministratori è iscritta nel registro delle imprese.

In particolare, si ha effetto:

  • Dalla data di iscrizione della delibera dell’assemblea straordinaria presso il PRI, che va depositata entro 30 giorni dalla delibera stessa;
  • Dalla data di iscrizione della dichiarazione degli amministratori qualora l’assemblea non possa intervenire (ad esempio nel caso in cui l’assemblea sia inattiva). L’adempimento non ha limiti temporali di presentazione presso il PRI.

Dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento, fino alla sua efficacia, gli amministratori hanno il compito di gestire la società al fine di conservarne l’integrità del patrimonio sociale e sono responsabili solidalmente per i danni arrecati a terzi derivanti dall’incarico ricoperto.

2. Liquidazione

La società entra nella fase di liquidazione subito dopo che la causa dello scioglimento acquista efficacia attraverso l’iscrizione della delibera presso il PRI. Durante questa fase la società possiede ancora la personalità giuridica. Ciò che cambia è il suo scopo: il fine non è più lo svolgimento dell’attività economica volta al conseguimento di un utile; lo scopo della liquidazione è quello di pagare il passivo, azzerare tutti i debiti e ripartire gli utili tra i soci.

La disciplina della liquidazione è valida per ogni tipo di società, ad eccezione delle aziende individuali, per le quali il procedimento è rimesso alle misure adottate dall’imprenditore. E’ obbligatoria solo per le società di capitali e facoltativa per le società di persone, per le quali la liquidazione può essere attuata liberamente dagli amministratori (senza la nomina dei liquidatori).

I liquidatori sono nominati dall’assemblea straordinaria convocata dagli amministratori (o dal Tribunale in caso di loro inerzia). In questa sede sono definiti, altresì, i criteri per l’attuazione della liquidazione e i poteri dei liquidatori. I liquidatori sono chiamati a svolgere il proprio incarico adempiendo ai doveri con professionalità e diligenza richiesti dalla natura dell’incarico.

La fase di liquidazione vera e propria ha inizio nel momento in cui la delibera di nomina dei liquidatori è iscritta nel registro delle imprese.

Le generalità dei liquidatori nominati devono essere iscritte nel registro delle imprese. Alla denominazione della società, in tutti gli atti, deve essere aggiunta la dicitura “in liquidazione”. A questo punto, la gestione della società passa dalle mani degli amministratori a quella dei liquidatori; gli altri organi sociali (Assemblea e organo di controlli) mantengono le proprie funzioni.

In tutta la fase di liquidazione la legislazione ammette l’attuazione del c.d. esercizio provvisorio: i liquidatori possono decidere di proseguire temporaneamente l’attività di impresa finalizzata al miglior realizzo dell’attivo.

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori incaricati:

  • I libri sociali;
  • Una situazione patrimoniale alla data di scioglimento e un conto economico che evidenzi il risultato delle operazioni dalla chiusura dell’ultimo bilancio approvato fino alla data di inizio liquidazione.

I liquidatori devono:

  • Compiere ogni atto utile alla migliore liquidazione del patrimonio sociale;
  • Chiedere ai soci il versamento dei decimi residui;
  • Evitare di pagare acconti ai soci a meno che il bilancio non provi che non ne derivano danni in capo ai creditori sociali;
  • Tenere un’ordinata contabilità;
  • Adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa;
  • Redigere i bilanci intermedi di liquidazione sottoponendoli all’approvazione dei soci;
  • Redigere il bilancio finale di liquidazione;
  • Richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese;
  • Depositare i libri sociali presso una persona designata dai soci per le società di persona e presso il PRI in caso di società di capitali con lo scopo di essere conservati per almeno dieci anni.

La legge ammette anche la revoca dello stato di liquidazione da parte dell’assemblea straordinaria (con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo) o dal Tribunale, qualora vi sia una giusta causa. La revoca ha efficacia decorsi 60 giorni dall’iscrizione della stessa presso il registro delle imprese, purchè nel frattempo i creditori sociali non avanzino opposizione alla delibera.

3. Bilancio finale e cancellazione della società dal registro delle imprese

Terminata la liquidazione del patrimonio, i liquidatori hanno il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto che mostra in che modo viene ripartito tra i soci l’attivo del bilancio al netto del pagamento di tutti i debiti.

Il bilancio finale viene approvato dai soci mediante approvazione tacita decorsi 90 giorni dalla sua iscrizione presso il registro delle imprese. Se nel frattempo non vi è proposto alcun reclamo, il bilancio si intende approvato e i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.

Indipendentemente dal termine indicato, poi, il bilancio si intende approvato con approvazione espressa nel momento in cui i soci rilasciano quietanza scritta all’atto di pagamento delle somme a loro spettanti.

Approvato il bilancio, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e, con tale cancellazione, la società si estingue.

Gli eventuali creditori sociali rimasti insoddisfatti potranno rivalersi sui:

  • Soci: sulle somme da questi riscosse come da piano di riparto;
  • Liquidatori: qualora l’insoddisfazione sia dipesa da loro negligenza.