1. Cenni generali
Secondo l’articolo 199 c.p., nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non espressamente previsto dalla legge. Tale indicazione è rafforzata anche dal III comma dell’art. 25 della Costituzione, il quale ripete, appunto, che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
2. Casi in cui si può essere sottoposti a misure di sicurezza
Ma quali sono i casi in cui si può essere sottoposti a misure di sicurezza? Il requisito essenziale individuato per l’applicazione di tali misure è relativo alla pericolosità sociale del soggetto e, in tal caso, la misura restrittiva potrà essere applicata anche nei casi in cui il soggetto ritenuto socialmente pericoloso non abbia effettivamente compiuto un fatto preveduto dalla legge come reato, poiché viene ritenuto probabile che lo commetta.
L’articolo 203 del codice penale fornisce una definizione chiara sulla concezione della pericolosità sociale, ritenendo tale la persona che “anche se non imputabile o non punibile è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
3. Le categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi per l’ordinamento italiano
Il codice penale individua tre categorie di delinquenti socialmente pericolosi che si riassumono nella seguente tabella:
Delinquente abituale | Tale tipologia di delinquente corrisponde al soggetto che, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, viene nuovamente condannato per delitto non colposo e viene parimenti ritenuto dal giudice delinquente abituale ex. art. 103 c.p. Il giudice dovrà tenere conto di determinati fattori, ovvero: – specie e gravità dei reati; – arco di tempo in cui è stato commesso; – condotta messa in atto; – stile di vita; – altre circostanze indicate dall’art. 133 c.p. |
Delinquente professionale | Il tratto che distingue il delinquente abituale da quello professionale è che quest’ultimo, dopo aver ottenuto una ulteriore condanna rispetto a quelle previste per il delinquente abituale, venga ritenuto come un soggetto che vive abitualmente, anche in parte, dei proventi generati dai reati commessi. |
Delinquente per tendenza | A differenza delle altre due categorie, la figura del delinquente per tendenza prescinde dalla figura di recidivo. Trova, infatti, la sua fonte nella condotta messa in atto per il compimento di un delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale. Tale condotta, dovrà rivelare una speciale inclinazione al delitto, che trova la sua causa nell’indole malvagia del soggetto (ex. art. 108 c.p.). |
4. Applicazione delle misure di sicurezza
L’applicazione delle misure di sicurezza viene indicata o per il mezzo della sentenza di condanna, o anche per quella di proscioglimento.
Vi sono ipotesi in cui tali misure vengano disposte anche prima che si giunga a condanna definitiva. Ciò accade quando viene accertata dal giudice la pericolosità sociale del soggetto.
Nel caso in cui vi sia una simultanea condanna detentiva e l’applicazione di una misura di sicurezza, quest’ultima avrà inizio quando sarà stata espiata la condanna detentiva.
La misura di sicurezza da applicare al soggetto, oltre a tutelare la società dalla sua pericolosità, dovrà anche essere utile a recuperarlo da un punto di vista educativo o curativo.
5. Le misure di sicurezza previste
Come prescritto dall’art. 215 del codice penale, le misure di sicurezza possono essere distinte in detentive e non detentive.
Di seguito le singole misure suddivise per categorie:
MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE | – assegnazione a casa agricola o a casa lavoro; – il ricovero in una casa di cura e di custodia; – il ricovero in un manicomio giudiziario; – il ricovero in un riformatorio giudiziario. |
MISURE DI SICUREZZA NON DETENTIVE | – libertà vigilata; – divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più province; – divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcoliche; – espulsione dello straniero dallo Stato. |
5.1 Assegnazione a una colonia agricola o a una casa lavoro
Tale misura viene applicata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza che, dopo essere stati sottoposti a misure di sicurezza, commettono nuovamente un delitto.
La sua durata minima è pari a:
- Due anni – delinquenti abituali;
- Tre anni – delinquenti professionali;
- Quattro anni – delinquenti per tendenza.
5.2 Ricovero in una casa di cura e di custodia
Tale misura dovrà applicarsi ai soggetti la cui condanna è stata diminuita per infermità psichica, per intossicazione da alcool e da sostanze stupefacenti. L’applicazione di tale misura non potrà coincidere con l’applicazione di altre misure alternative.
La durata potrà variare dai sei mesi ai cinque anni.
5.3 Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
Il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario viene disposto per quei soggetti che vengono prosciolti per infermità psichica.
In questo caso la legge, per tentare di avere una funzione anche riabilitativa, stabilisce che la durata minima del ricovero dovrà essere di due anni, che dovrà essere aumentata a cinque anni nel caso in cui la pena prevista per il reato commesso sia superiore a dieci anni, e dovrà essere aumentata a dieci anni nel caso in cui la pena prevista per il reato commesso sia l’ergastolo.
5.4 Riformatorio giudiziario
Il riformatorio giudiziario consiste in una speciale misura di sicurezza prevista per i minori che ha come finalità il tentativo di recuperarlo dal suo stato di pericolosità sociale.
5.5 La libertà vigilata
Tale misura, avente carattere non detentivo, è volta ad affidare il soggetto alla sorveglianza da parte di una pubblica autorità. In tal caso il giudice prescrive, al sottoposto a sorveglianza, una serie di condotte che sarà tenuto ad osservare, al fine di condurlo ad evitare la commissione di nuovi reati.
Per l’effetto del quarto comma dell’art. 28 c.p., la sua durata non potrà essere inferiore ad un anno.
5.6 Il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province
Tale disposizione viene applicata a coloro che hanno commesso un delitto contro una personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico o contro personalità politica o comunque per particolari condizioni sociali o morali.
5.7 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche
Tale limitazione viene indicata quando un soggetto viene condannato per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza.
5.8 Espulsione o allontanamento dello straniero
L’articolo 235 c.p. prevede l’espulsione per il cittadino straniero appartenente ad uno Stato membro dell’Unione che sia stato condannato alla reclusione per un periodo superiore ai due anni.
6. Le misure di sicurezza patrimoniali
Sono, infine, previste dal nostro codice penale due misure di sicurezza di carattere prettamente patrimoniale, ovvero:
Cauzione di buona condotta | Deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro per un periodo compreso tra 1 e 5 anni |
Confisca | Espropriazione da parte dello Stato delle cose che sono servite a commettere il reato o delle cose che ne sono il suo prodotto o profitto. |
7. Riesame delle pericolosità e revoca della misura
Una volta decorso il termine di durata della misura, il soggetto viene sottoposto a riesame da parte del giudice, al fine di valutare se persiste ancora lo stato di pericolosità o meno. Qualora dovesse emergere la persistenza dello stato di pericolosità sociale, al soggetto potranno essere prorogati i termini per l’applicazione delle misure di sicurezza.
Viceversa, l’art. 208 c.p. prevede che, qualora vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il riesame potrà essere effettuato anche prima che si giunga alla scadenza originariamente prevista.