La responsabilità contrattuale

Il soggetto passivo del rapporto obbligatorio deve eseguire la prestazione. L’esatto adempimento dovrebbe costituire l’esito naturale di ogni obbligazione, ma questo risultato non sempre si raggiunge. Tuttavia qualora la mancata esecuzione della prestazione sia imputabile al debitore, questi ne risponderà ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.

1. L’inadempimento dell’obbligazione.

Per la stretta connessione che vi è tra l’inadempimento dell’obbligazione e la deduzione dell’obbligazione nell’ambito contrattuale, la responsabilità per inadempimento del debitore viene tradizionalmente appellata come responsabilità contrattuale.
Ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
La fattispecie dell’inadempimento si configura pertanto in questi termini:

  • esistenza di un’obbligazione dalla quale scaturisce una determinata prestazione;
  • la mancata realizzazione dell’esatto risultato previsto dai soggetti del rapporto;
  • nesso causale tra l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la condotta del debitore;
  • elemento soggettivo che assiste la condotta del debitore (dolo o colpa).

2. Elemento soggettivo: presunzione di colpa.

In tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, a norma degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., la colpa del contraente inadempiente si presume. Pertanto, al fine di vincere tale presunzione, il debitore inadempiente ha l’onere di fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare (1) il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione e (2) l’assenza di colpa.

(1) L’impossibilità oggettiva della prestazione postula l’estraneità della causa impeditiva dell’adempimento alla persona del debitore. La causa estranea al debitore viene tradizionalmente ricondotta al caso fortuito o alla forza maggiore. Per caso fortuito si intende un evento che attiene all’ambito dell’attività del debitore pur non essendo riconducibile al suo controllo (per es. un incendio nel magazzino distrugge tutta la merce). In questi casi l’evento non può dirsi causalmente ricollegabile all’obbligato.

(2) Affinché il debitore sia esente da responsabilità non basta provare che l’impossibilità abbia carattere oggettivo, occorre altresì dimostrare che l’obbligato non avrebbe potuto prevedere il verificarsi dell’evento e, anche una volta verificatosi, non avrebbe potuto in alcun modo contrastarlo.

3. Il risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno consiste nella compensazione di esso effettuata per mezzo di una somma di denaro (risarcimento per equivalente) ovvero nell’eliminazione diretta del pregiudizio scaturito dall’illecito (risarcimento in forma specifica).
Ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., il risarcimento del danno per l’inadempimento deve comprendere la perdita subita dal creditore (il c.d. danno emergente) nonché il mancato guadagno (c.d. lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza diretta ed immediata. La valutazione verrà effettuata su base prognostica, tenuto conto della differenza tra situazione dannosa e situazione che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Ad oggi, la giurisprudenza unanime ritiene risarcibile anche il danno da perdita di chance. Con tale termine si intende l’occasione favorevole di ottenere uno specifico bene o risultato. L’impossibilità di ottenere detto risultato utile – la perdita di chance, per l’appunto – si sostanzia in un danno concreto e attuale, pertanto risarcibile.
Dall’altrui inadempimento può derivare anche un danno non patrimoniale nel caso di violazione di un diritto inviolabile della persona.