La Polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria nell’ordinamento italiano ha la funzione di impedire i reati, impedire che ne vengano commessi altri e ricercare gli autori mediate l’utilizzo di prove. (art. 55 c.p.)
Sono componenti della polizia giudiziaria le forze di polizia italiane ed funzionari di Stato nei casi previsti dalla legge.

1. Cenni normativi sulla Polizia giudiziaria

La Polizia giudiziaria trova le sue fondamenta nella nostra Carta Costituzionale (art. 109 Cost.) ove si afferma che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria andando a ribadire la stretta correlazione tra pubblico ministero e P.G. e definendo la non autonomia del corpo appena citato affidando all’autorità giudiziaria il controllo direttivo della polizia.
Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 22 settembre 1988 (atto con il quale si introduceva il Codice di Procedura Penale in Italia) la struttura gerarchica della P.G. venne riformate introducendo 3 livelli gerarchici nel corpo (art. 56 c.p.p.art. 12 disp. att.c .p.p.):
a) Primo livello: sono tutti gli agenti con mansione di svolgere concretamente le indagini;
b) Secondo livello: sono gli uffici ai quali vengono affidati i compiti di P.G. in via continuativa e prioritaria
c) Terzo livello: sono le sezioni presenti presse le Procure generali della Repubblica composti dai corpi di polizia dello Stato (Guardia di finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato).

2. Descrizione delle attività operative

Le principali attività del Corpo vanno dall’acquisizione della notizia del reato alla ricerca delle prove, alla ricerca dell’autore del reato al fine di poterlo sottoporre ad equo giudizio sono descritte nell’art. 55 c.p.p.
Di seguito una analisi schematica di quelle che sono le loro mansioni:
a) avere coscienza e notizia del reato commesso: prima operazione della Polizia giudiziaria sarà acquisire la notitia criminis attraverso operazioni d’indagine di libera iniziativa o attraverso la denuncia di parti informate dei fatti o lese dal reato.
b) impedire la reiterazione del reato: una volta ricevuta la notizia del reato sarà compito del corpo di polizia evitare ed impedire la prosecuzione dell’attività illecita e tentare, ove possibile, di ripristinare la situazione precedente alla commissione del reato.
c) ricerca dell’autore del reato e delle prove: su ordine del procuratore inizierà la ricerca del reo e della relativa ricerca e raccolta di prove attraverso l’analisi di informazioni, big data, perquisizioni, rilievi ed altre attività finalizzate all’acquisizione di informazioni.

3. Sfera di competenza

I componenti della Polizia giudiziaria godono di una competenza generale quindi il loro raggio d’azione in tema di ricerca ed accertamento riguarda tutti i reati.
Vi sono però delle differenze interne al corpo per quanto concerne le competenze e le mansioni.
Hanno però in comune il coordinatore, ovvero la Procura generale della Repubblica nella persona del Pubblico ministero.
Invece a differenziare gli agenti semplici dagli Ufficiali vi sono operazioni finalizzate allo svolgimento delle mansioni descritte nell’art. 55 c.p.p.. Nella tabella qui di seguito sono riassunte le operazioni a cui sono autorizzati i soggetti appartenenti al corpo di Polizia giudiziaria:

Attività concesse esclusivamente agli Ufficialia) perquisizioni
b) sequestri preventivi
c) ricerca di sommarie informazioni di un indagato in un altro procedimento
Attività concesse agli Ufficiali solo tramite delega dell’Autorità giudiziariaa) sequestro di documenti
b) intercettazioni telefoniche e/o ambientali
c) ispezioni
Attività concesse a qualsiasi soggetto appartenente al Corpo di Polizia giudiziariaa) identificazione dei soggetti indagati
b) arresto in flagranza
c) comunicare con il Pubblico ministero

Proseguendo l’analisi delle attività concesse alla P.G. si segnalano anche gli atti esperibili dagli appartenenti al corpo:

AttoArticolo di riferimento
Obbligo di informare in maniera scritta il Pubblico ministero della commissione di un fatto di reato347 c.p.p.
Identificare un soggetto349 c.p.p.
Acquisire dichiarazioni spontanee da un indagato350 c.p.p.
Ricerca di soggetti che potrebbero avere informazioni sulle indagini351 c.p.p.
Perquisire un soggetto colto in flagranza di reato352 c.p.p.
Perquisire un luogo o una persona senza l’autorizzazione del P.M. nel caso in cui l’agente ravvisa una situazione di pericolo354 c.p.p.

4. Limiti d’azione

Come descritto in precedenza la sudditanza gerarchica degli agenti di Polizia giudiziaria rispetto alla autorità giudiziaria comporta delle limitazioni nelle azioni esperibili.
Non potranno, ad esempio, compiere nessun atto processuale neanche attraverso delega del magistrato.
Né gli agenti, né gli ufficiali potranno rubricare le norme violate nell’atto di comunicazione della notizia di reato indirizzata al magistrato nel caso in cui si presenti la possibilità dell’alterazione delle prove (art. 113. disp. att. c.p.p.).
Altro limite d’azione è stato oggetto della sentenza 229/2018 della Corte Costituzionale(2) con la quale si giudica incostituzionale l’obbligo di informare il proprio superiore.
La portata di tale sentenza è straordinaria, in quanto scardina alcuni principi fondamentali del codice di procedura penale che obbligavano l’agente, o l’ufficiale, a comunicare al Procuratore notizie di reato in forma scritta e che prevedevano sanzioni disciplinari nel caso in cui tale obbligo non veniva rispettato.

5. Responsabili e procedimenti disciplinari

Nel caso in cui vi sia una violazione della delle norme da parte di un soggetto appartenente al corpo di Polizia Giudiziaria vengono in soccorso gli artt. 16171819 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
I sopracitati articoli evidenziano il Procuratore generale della distretto di appartenenza del soggetto interessato come colui che dovrà promuovere l’azione disciplinare.
I casi in cui è previsto l’esperimento dell’azione disciplinare nei confronti del soggetto appartenente al corpo sono quando egli omette di comunicare al magistrato la notizia di un reato, quando manca o ritarda l’esecuzione di un ordine di un superiore o nel caso in cui non rispetti altre disposizioni di legge.
Nel corso del procedimento l’accusa sarà rappresentata dal procuratore generale della repubblica e l’accusato sarà difeso da un suo fiduciario.
La sentenza della commissione potrà essere impugnata da entrambe le parti, accusa e difesa, dinanzi ad una seconda commissione, questa volta, però dinanzi ad un giudice della Suprema Corte presso il Ministero della Giustizia di Piazza Firenze, in Roma.
Anche questa decisione potrà essere oggetto di ricorso presso la Corte di Cassazione.
L’agente oggetto del procedimento potrà essere sospeso fino alla conclusione del giudizio.

Note

  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447;
  2. Sentenza 229/2018 della Corte Costituzionale