1. Cenni generali sulla persona fisica
Va subito detto che per persona fisica nel mondo di diritto si intende l’uomo. Egli è quindi ritenuto essere titolare di diritti ed altresì sottoposto a dei doveri di carattere giuridico.
Anche se il tutto appare di facile deduzione logica, da un punto di vista prettamente tecnico tale inquadramento deriva direttamente dalla Costituzione. È appunto dalla Carta Costituente che si ricavano due importanti principi, ovvero che:
– ogni essere umano, solo perché è persona fisica, è considerato soggetto di diritto e, quindi, dotato di capacità giuridica;
– in virtù del principio di uguaglianza indicato dall’art. 3 Cost. tali soggetti di diritto sono considerati indistintamente di pari grado.
2. Il concetto di capacità giuridica
A questo punto, è importante capire cosa intende l’ordinamento per capacità giuridica di una persona fisica.
Come accennato nel paragrafo precedente, per capacità giuridica dovrà intendersi la titolarità di diritti e doveri giuridici in capo ad un singolo soggetto.
Come previsto dall’art. 1 del codice civile, l’essere umano acquisisce la capacità giuridica al momento della nascita, precisando altresì che nel caso del concepito i diritti riconosciuti dalla legge sono subordinati all’evento nascita.
3. I diritti e i doveri riconosciuti al concepito
Sebbene, come già accennato, il concepito non è automaticamente riconosciuto come persona fisica, la legge ha comunque previsto delle tutele di carattere giuridico che dovranno intendersi subordinate all’effetto nascita di quest’ultimo.
La sfera di maggiore interesse in questo senso è relativa al trasferimento di alcuni tra i c.d. diritti reali, per effetto della successione o della donazione.
L’art. 462 c.c., rubricato infatti nel titolo dedicato alle successioni, chiarisce che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o comunque concepiti al momento in cui vi è l’apertura della successione.
Attraverso il terzo comma del predetto articolo viene addirittura prevista l’ipotesi di redigere testamento in favore di un soggetto che non è stato ancora concepito da una determinata persona.
L’art. 784 c.c., invece, prevede anche la possibilità per i concepiti di ricevere donazione.
4. Perdita della capacità giuridica
Per il nostro ordinamento la persona fisica perde la capacità giuridica acquisita la momento della nascita, al verificarsi dell’evento morte.
Dall’evento morte, gli ultimi effetti giuridici che ne derivano sono l’estinzione di alcuni diritti di carattere patrimoniale ricollegabili solamente in capo al de cuius, come l’usufrutto o il diritto agli alimenti e l’apertura della successione.
Per come definitivamente disposto dalla legge n. 578 del 29 febbraio 1993, l’evento morte si intende avvenuto con “la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”. Si badi bene che tale evento non è detto che coincida con la morte biologica dell’individuo.
5. La capacità di agire della persona fisica
Secondo il Trabucchi, per capacità di agire dovrà intendersi “l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica”, quindi di acquisire ed esercitare diritti e di assumere specifici obblighi.
Il concetto di capacità di agire non è univoco e va suddiviso in base al motivo concreto per cui si sta agendo. Essa potrà infatti suddividersi generalmente secondo le modalità indicate nella seguente tabella:
Capacità legale di agire | si acquisisce al compimento del diciottesimo anno di età |
Capacità naturale di agire | Non correlata al requisito di carattere anagrafico ma da valutarsi sulla base del caso per cui il soggetto ha utilizzato la propria capacità |
Capacità processuale | Sta a significare la capacità di un determinato soggetto a stare in giudizio |
Capacità negoziale | Consiste nell’idoneità del soggetto a compiere negozi giuridici |