1. Differenze con le altre procedure concorsuali
Vi sono differenze sostanziali tra la liquidazione coatta amministrativa e le altre procedure concorsuali applicabili al fallimento.
Innanzitutto le maglie di accesso alla liquidazione coatta amministrativa sono meno strette e più accessibili. Infatti non c’è necessita di crisi economica, di liquidità o di soddisfacimento paritario dei creditori iscritti alla procedura sul totum del patrimonio del soggetto fallito. Invece la liquidazione coatta sarà applicata qualora dovessero essere rilevate irregolarità nella gestione dell’impresa, illiceità o motivi di pubblico interesse.
Vi sono casi in cui la stessa impresa sia soggetta sia a liquidazione coatta che ad una procedura di fallimento (art. 196 l. fall). In questi casi si applica la regola della preclusione che fa esaurire la procedura iniziata successivamente.
Nel caso in cui la liquidazione coatta porti l’autorità amministrativa a decretare l’insolvenza dell’impresa il Tribunale competente dovrà iniziare la procedura fallimentare.
2. Gli organi della liquidazione coatta amministrativa
L’organo predisposto all’emanazione del provvedimento di liquidazione è l’autorità amministrativa.
Il decreto di liquidazione coatta contiene al suo interno le nomine del comitato di sorveglianza, un comitato composto da tre o cinque membri scelti tra i creditori o da soggetti esperti nella gestione di imprese del settore, e del commissario liquidatore.
L’Autorità giudiziaria svolge le mansioni che nelle procedure concorsuali ordinarie vengono svolte dal Tribunale, come l’autorizzazione ad atti di straordinaria amministrazione e la nomina e revoca del comitato di sorveglianza.
Il commissario liquidatore, invece, è equiparato al curatore fallimentare delle procedure concorsuali tipiche, avendo le funzioni di pubblico ufficiale e di amministratore, e liquidatore, dei beni e del patrimonio dell’impresa.
Il comitato dei creditori delle procedure concorsuali trova la sua ombra nella liquidazione coatta nel comitato di sorveglianza e, anche in questo caso, l’organo avrà il compito di controllare il commissario e svolgere funzioni consultive ed autorizzative.
3. Effetti della liquidazione coatta amministrativa
3.1 Conseguenze processuali
I creditori, una volta iniziata la liquidazione coatta amministrativa, non potranno più perpetrare azioni esecutive e cautelari individuali.
La prosecuzione delle cause in corso che hanno ad oggetto il patrimonio dell’impresa devono essere autorizzate dal commissario liquidatore, ciò non elimina il diritto da parte dell’impresa soggetta a liquidazione coatta di intervenire nei giudizi che riguardano il suo patrimonio.
Inoltre, l’imprenditore sottoposto a liquidazione coatta non è obbligato a comunicare la propria residenza come nel caso dell’imprenditore soggetto al fallimento, come non si applicano le incapacità personali di diritto civile che si applicano al fallito.
3.2 Conseguenze sul patrimonio
Le funzioni degli organi di amministrazione e controllo vengono sospese tranne che nei casi in cui vengano previsti nella proposta di concordato.
Al debitore viene tolto il possesso di tutti i suoi beni, eccezion fatta per il patrimonio personalissimo.
Il commissario liquidatore ricopre tutte le funzioni dell’imprenditore, degli organi amministrativi e nelle attività processuali.
Tutti gli atti a firma dell’imprenditore, contratti e pagamenti, successivi all’inizio della liquidazione coatta amministrativa sono inefficaci.
4. Tabella sintetica delle fasi processuali
Il procedimento della liquidazione coatta amministrativa si svolge come segue:
Fase | Descrizione |
---|---|
Accertamento del passivo | Il commissario liquidatore accerta il passivo studiando i libri contabili dell’impresa |
Fase giurisdizionale | Se il commissario durante la sua attività dovesse evidenziare controversie la soluzione è rimessa nelle mani del Tribunale competente (opposizioni ed impugnazioni dei creditori) |
Formulazione dello stato passivo | Il commissario predispone lo stato passivo, al contrario di quanto avviene nelle procedure concorsuali dove i creditori si costituiscono attravarso una domanda di ammissione allo stato passivo. |
Liquidazione dell’attivo | Il commissario liquidatore provvede a liquidare i beni che compongono il patrimonio al fine di monetizzare per procedere all’esdebitazione. Quando oggetto della liquidazione sono beni immobili o lotti di beni mobili è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza e del comitato di sorveglianza. |
Estinzione della procedura | Può avvenire per due distinti motivi: – concordato: L’Autorità di vigilanza, su suggerimento del comitato dei creditori e del commissario, può autorizzare l’impresa a richiedere un concordato al tribunale secondo la normativa fallimentare vigente; – riparto finale: così come prevede la legge fallimentare. |
Fasi della liquidazione coatta
5. Novità della L. 19 ottobre 2017, n. 155
La liquidazione coatta amministrativa è stato oggetto di riforma da parte del legislatore con la Legge 155/2017.
I principi espressi dal testo di legge sono:
a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti:
1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;
2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all’accertamento di irregolarità e all’applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;
b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell’allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui all’articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all’articolo 7.
Articolo 15 della legge n.155 del 19 Ottobre 2017
Articolo 15 della legge n.155 del 19 Ottobre 2017