1. La fusione per il codice civile
L’art. 2501 c.c. disciplina due tipi di fusione:
- Fusione propria (o fusione in senso stretto): costituzione di un nuovo ente che prende il posto di tutte le società che partecipano alla fusione. In altre parole, due o più società si uniscono per dare vita ad un nuovo terzo ente;
- Fusione per incorporazione: una società incorpora una o più società assorbendole e conservando la propria individualità.
Inoltre, in relazione al modello societario, sono previste:
- Fusione omogenea: fusione tra società dello stesso tipo (ad esempio s.p.a. ed s.r.l.);
- Fusione eterogenea: fusione tra società di capitali e società di persone. In questo caso è necessario attuare anche la trasformazione del tipo di società.
Le società in liquidazione possono partecipare alla fusione solo se, alternativamente, non hanno ancora iniziato a ripartire l’utile risultante dal piano di riparto o hanno effettuato la revoca dello stato di liquidazione. Anche le società sottoposte a procedura concorsuale possono attuare la fusione purché la procedura non sia in contrasto con l’operazione di fusione.
La fusione non è possibile:
- Fra società e impresa individuale, associazione o comunione;
- Quando il capitale di una società è ridotto al di sotto del minimo legale salvo che il patrimonio post fusione non sia superiore;
- Fra società cooperative e società di capitali;
- Fra società regolare e società irregolare, società semplice o società di fatto.
1.1 Leverage Buyout
A seguito della riforma del diritto societario è possibile attuare la fusione attraverso operazioni di acquisto mediante lo sfruttamento di indebitamento (LEVERAGE BUYOUT): una società acquisisce un’altra società, detenendo su di essa il controllo, utilizzando a tal fine esclusivamente mezzi di terzi (indebitandosi) che saranno poi estinti attraverso i flussi di cassa e utili derivanti dall’investimento. Dopo l’acquisto la controllante incorpora per fusione la società acquistata.
Ai fini della procedura del leverage buyout vi sono degli obblighi di procedura:
- Il progetto di fusione deve indicare le forme di finanziamento per l’acquisto della società che sarà poi incorporata;
- La relazione degli amministratori deve indicare gli obiettivi del progetto e le modalità con cui verranno rimborsati i debiti;
- La relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza del progetto di fusione;
- (se la società è soggetta a revisione legale dei conti) deve essere stilata una relazione dal revisore legale dei conti. Se entrambe le società sono soggette a revisione legale la relazione è unica e sarà stilata da uno degli revisori legali cui è affidato l’incarico dagli amministratori.
2. Fasi della fusione
Il procedimento di fusione si articola in tre fasi: progetto, delibera e atto di fusione.
Tutte le fasi sono separate da un arco temporale tale da permettere ai soci e ai creditori sociali non consenzienti di prendere visione dei documenti dell’operazione e di opporsi al processo di fusione.
2.1 Progetto di fusione
Il progetto di fusione viene stilato congiuntamente dagli organi amministrativi delle società interessate alla fusione. Esso deve contenere:
- Le caratteristiche generali delle società che prenderanno parte alla fusione;
- Modifiche dell’atto costitutivo conseguenti la fusione o nuovo atto costitutivo risultante dalla fusione;
- Il rapporto di cambio ossia le modalità con cui verranno assegnate ai soci le azioni o quote della nuova società;
- Data dalla quale decorrono gli effetti della fusione;
- Trattamento riservato ad una particolare categoria di soci;
- Vantaggi particolari previsti a favore degli amministratori delle società coinvolte nella fusione.
Il progetto di fusione va iscritto nel registro delle imprese del luogo in cui hanno sede le società partecipanti alla fusione almeno 30 giorni prima delibera di fusione o, in alternativa, va pubblicato sul sito internet della società purché siano garantite la sicurezza del sito web, l’autenticazione del documento pubblicato e la certezza della data di pubblicazione.
Il progetto di fusione deve essere, inoltre, depositato presso la sede sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione affinché tutti i soci possano prenderne visione. Il documento deve essere accompagnato da:
- Copia del bilancio degli ultimi 3 esercizi di ciascuna società partecipante alla fusione;
- Situazione patrimoniale di ciascuna società relativa ad una data non anteriore a 120 giorni dal deposito del progetto di fusione presso la sede sociale. Non è invece necessaria per le società quotate se non siano trascorsi 120 giorni dalla data di deposito del progetto alla data di chiusura del bilancio oppure se non sono trascorsi più di sei mesi dalla data di redazione della relazione finanziaria semestrale;
- Relazione degli amministratori contenente gli obiettivi del progetto gli aspetti giuridici ed economici dell’operazione;
- Relazione degli esperti redatta da un revisore iscritto all’Albo o da una società di revisione con cui è giustificato il rapporto di cambio; è prevista la possibilità di non allegare la relazione degli esperti se i soci vi diano consenso unanime.
2.2 Delibera di fusione
Decorsi almeno 30 giorni dal deposito del progetto di fusione presso il PRI, si procede con la deliberazione della fusione da parte dei soci di ciascuna delle società interessate.
La fusione si intende approvata:
- Con la maggioranza assoluta dei soci in relazione alla loro partecipazione agli utili, nelle società di persona;
- Con le maggioranze previste dallo statuto o dalla legge per le modifiche dell’atto costitutivo, per le società di capitali.
I soci di società di persone e S.r.l. non consenzienti possono esercitare il diritto di recesso. Per S.p.a. e S.a.p.a., invece, è previsto il diritto di recesso solo se la fusione comporta una variazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci o quando ai soci di una società quotata che ha preso parte alla fusione sono attribuite partecipazioni in società non quotata.
La delibera di fusione deve essere depositata presso il registro delle imprese dei luoghi dove hanno sede le società coinvolte nel processo di fusione, a cui vanno allegati i bilanci dei 3 esercizi precedenti delle società e le relazioni allegate al progetto di fusione.
Particolare attenzione meritano i creditori delle singole società anteriori al progetto di fusione: questi, infatti, si troveranno a dover subire il concorso dei creditori delle altre società sull’unico patrimonio formatosi in seguito alla fusione. Per tali motivi, la fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dalla data d’iscrizione della delibera presso il PRI, purché, nel frattempo, non vi sia opposizione alcuna da parte dei creditori sociali.
Il termine dei 60 giorni decade nei casi in cui:
- i creditori sociali abbiano approvato l’operazione di fusione;
- sia estinto il debito verso i creditori non consenzienti;
- siano depositate presso una banca le somme di competenza dei creditori non consenzienti.
In caso di opposizione da parte dei creditori sociali, il Tribunale può disporre comunque la fusione richiedendo il deposito di somme a garanzia dei creditori.
2.3 Atto di fusione
Decorsi 60 giorni dall’iscrizione della delibera di fusione presso il PRI senza che nessuno dei creditori abbia avanzato opposizione, è possibile redigere l’atto di fusione.
Il procedimento di fusione si conclude, quindi, con la redazione dell’atto pubblico firmato dai rappresentanti legali di ciascuna delle società coinvolte nel processo di fusione.
Entro 30 giorni dalla stipula, l’atto deve essere depositato presso il registro delle imprese dei luoghi in cui avevano la sede le società partecipanti. La fusione ha effetto dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese ad eccezione della fusione per incorporazione per la quale può essere fissata una data di effetto giuridico successiva.
Da questo momento in poi non può più essere dichiarata la nullità dell’operazione. I soci e i terzi che abbiano subito pregiudizi possono richiedere il risarcimento danni.