Istigazione al suicidio

L’istigazione al suicidio costituisce autonoma fattispecie di reato per il codice penale. È un reato particolare tra i delitti contro la persona previsti dal nostro ordinamento, poiché prevede una condotta che solo in maniera indiretta cagiona l’evento morte. Siffatta ipotesi delittuosa è rubricata all’art. 580 del codice penale.

1. La previsione normativa

Come indicato nel preambolo introduttivo, la previsione giuridica dell’istigazione al suicidio si rinviene nell’art. 580 c.p., il quale prevede che:

Suicidio avvenutoChiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
Suicidio non avvenutoReclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

2. Le circostanze aggravanti

Ai sensi del comma secondo del medesimo articolo, costituiscono una circostanza aggravante i casi in cui l’istigazione viene commessa nei confronti di:

  • Una persona di minore età;
  • Una persona inferma di mente o in stato di deficienza psichica;
  • Una persona in stato di abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti.

Nel caso in cui, infine, il soggetto istigato sia minore degli anni quattordici o incapace di intendere e di volere, non si applicano più le pene previste dall’art. 580 c.p. ma quelle previste per il caso di omicidio

3. Elemento oggettivo

Si tratta di una fattispecie delittuosa comune. Infatti, il soggetto attivo potrà essere chiunque. In ragione della condotta in concreto applicabile, questa può essere di:

  • carattere psichico: quindi nel rafforzare in altri l’idea del suicidio;
  • carattere materiale: quindi nell’aiutare un soggetto a mettere in atto la propria idea suicida (es. aiutandolo a procurarsi il materiale scelto per compiere l’insano gesto).

3.1 La caratteristica dell’evento

Per come impostata la norma in esame, assume una caratteristica di particolare rilievo l’evento. Esso deve consistere o nel compimento materiale del suicidio o quantomeno nel tentativo. 
Non potrà configurare dunque istigazione al suicidio qualsiasi comportamento con non abbia avuto alcun seguito da un punto di vista materiale.  Ad esempio, il mero invito verbale a compiere suicidio, senza che questo sia seguito da una condotta che configuri quantomeno il tentativo, non può condurre all’istigazione al suicidio.

4. Elemento soggettivo

Con riferimento all’elemento soggettivo, è necessario il dolo generico. In esso si riassume la coscienza e volontà di determinare o rafforzare l’altrui proposito suicida, ovvero di agevolarne la sua esecuzione. 

5. Le ultime dalla Corte di Cassazione

L’istigazione al suicidio costituisce reato commesso con violenza morale contro la persona, giacchè l’istigazione rappresenta una forma subdola di coartazione della volontà, idonea a sopraffare – o comunque a condizionare – l’istinto di conservazione della persona (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che, in caso di reato di istigazione al suicidio, la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero deve essere notificata alla persona offesa, e la decisione del giudice non può intervenire prima della scadenza del temine entro cui la persona offesa può proporre impugnazione). (Cass. Sez. V penale, sentenza del 23 ottobre 2018 n. 48360)

Non è configurabile il tentativo con riguardo al reato di cui all’art. 580 cod. pen., nell’ipotesi in cui all’istigazione non segua un suicidio consumato o tentato con lesioni gravi o gravissime. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo di istigazione al suicidio nel caso di invio di messaggi telefonici ad un minore nell’ambito del gioco noto come “Blue Whale Challenge”, pur se contenenti l’invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli). (Cass. Sez. V penale, sentenza del 22 dicembre 2017 n. 57503)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 580 cod. pen., sotto il profilo del rafforzamento dell’altrui proposito suicida, occorre sia la dimostrazione dell’obiettivo contributo all’azione altrui di suicidio, sia la prefigurazione dell’evento come dipendente dalla propria condotta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dell’imputato, in ordine al reato di cui all’art. 580 cod. pen., “presumendo una speculare intelligenza del rapporto reciproco dell’autore del reato e del suicida in termini di azione-reazione così assorbendo la prova del dolo in quella della causalità). (Cass. Sez. V penale, sentenza del 15 giugno 2010 n. 22782)