In cosa consiste l’amnistia

L’istituto dell’amnistia è rubricato nel titolo VI del libro primo del codice penale, che disciplina i casi in cui vi è la previsione dell’estinzione del reato o della pena.
L’amnistia costituisce causa di estinzione del reato.

1. Nozione e inquadramento normativo

Come già accennato nella parte introduttiva l’amnistia, a differenza dell’indulto, non comporta l’estinzione della pena, ma comporta l’estinzione del reato.
La previsione espressa di siffatto istituto è contenuta sia all’interno dell’art. 79 della Costituzione, il quale prevede al primo comma che “L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale”, sia all’interno dell’articolo 151 del codice penale, il quale al primo comma stabilisce che “L’amnistia estingue il reato e, si vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie”.
Consiste quindi, in un provvedimento astratto attraverso il quale vengono estinte le pene inflitte ai soggetti che hanno commesso dei fatti costituenti fattispecie delittuose.
Per la concessione dell’amnistia la legge costituzionale n. 1 del 1992(1) prevede che la stessa dovrà essere deliberata da almeno due terzi dei componenti di ciascuna Camera parlamentare.
Prima del 1992, il compito di concedere l’amnistia era demandato esclusivamente al Presidente della Repubblica.
Come indicato dalla Costituzione, l’amnistia si applica ai reati commessi prima della data di presentazione del disegno di legge in Parlamento.
Le tipologie di reato che posso rientrare nel procedimento dell’amnistia vengono solitamente individuate con riferimento al massimo edittale della pena.
Tuttavia, non è escluso che possano essere utilizzate altre modalità di individuazione come, ad esempio, con la previsione di preclusioni oggettive, escludendo espressamente alcune tipologie di reato.

2. L’amnistia propria e impropria

All’interno dell’istituto dell’amnistia, si suole distinguere tra quella propria e quella impropria.

  • Amnistia propria: attuata ai reati per i quali non è stata pronunciata una sentenza penale irrevocabile di condanna;
  • Amnistia impropria: attuata ai reati per i quali è stata pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna.

L’amnistia impropria conduce alla cessazione dell’esecuzione della condanna e le pene accessorie, mentre restano impregiudicati tutti gli altri effetti penali; pertanto, nonostante il provvedimento di clemenza, la condanna costituisce titolo per la dichiarazione di recidiva, di abitualità, di professionalità nel reato o al fine di escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
La concessione dell’amnistia può essere sottoposta a condizioni (sia sospensive che risolutive) o ad obblighi, previsti dalla legge di concessione (amnistia condizionata).
Ai fini dell’applicazione dell’amnistia impropria è competente il giudice dell’esecuzione, che procede (senza formalità con procedura de plano) emanando una ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte interessata. Avverso la medesima ordinanza il p.m., la parte interessata, nonché il proprio difensore, possono proporre opposizione entro quindici giorni (a pena di decadenza) dalla ricevuta comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza.
Con riferimento all’amnistia propria, invece, essa viene applicata direttamente dal giudice penale (sia di merito che di legittimità) e dovrà dichiarare l’imputato non punibile e il reato estinto per “intervenuta amnistia“.
Ad ogni modo, per l’effetto dell’ultimo comma dell’art. 151 c.p., questa concessione di estinzione del reato, non può essere applicata:

  • Ai recidivi;
  • Ai delinquenti abituali;
  • Ai delinquenti professionali;
  • Ai delinquenti per tendenza.

3. Effetti sulla condanna annullata dall’esercizio dell’amnistia

Sebbene un determinato soggetto goda dell’annullamento della condanna a causa del beneficio dell’amnistia, la stessa dovrà comunque essere tenuta presente per le seguenti finalità:

4. Rinuncia all’amnistia

Anche se l’amnistia comporta in maniera automatica l’estinzione di un reato, per l’imputato è prevista la possibilità di rinunciarvi per dimostrare la propria innocenza attraverso la prosecuzione del processo.
La prosecuzione del processo dovrà avvenire tramite dichiarazione scritta dell’imputato, che dovrà indicare i motivi per cui intende non beneficiare dell’amnistia.
Una volta depositata dinanzi al giudice la dichiarazione di rinuncia essa diventa irrevocabile. In caso di condanna, quindi, potrà essere applicata al reo la condanna prevista per il reato commesso.

5. Ininfluenza sugli effetti civili della condanna annullata dall’amnistia

Qualora una condanna penale per un determinato reato venga annullata per l’effetto dell’amnistia, ciò non fa cessare le responsabilità civile a cui è sottoposto il soggetto agente, così come indicato dall’articolo 198 del codice penale.

6. Differenza tra amnistia e indulto

Quando si parla di amnistia, spesso si parla anche di indulto e, non di rado capita che si faccia confusione tra questi due istituti che, si ricorda hanno due ratio ben differenti.
Infatti, mentre l’amnistia conduce alla estinzione di un determinato reato, l’indulto conduce alla estinzione della pena.
Anche se nella pratica pare che entrambi i provvedimenti concessi dallo Stato conducano alla stessa conclusione, in realtà la differenza è sostanziale poichè, mentre nell’ipotesi dell’amnistia lo Stato decide di rinunciare all’applicazione della pena, in quella dell’indulto lo Stato decide di condonare (totalmente o parzialmente) la pena, senza che ne sussegua la cancellazione del reato.

7. Provvedimenti di amnistia concessi in Italia