Il responsabile civile

La figura del responsabile civile è prevista anche all’interno del codice di procedura penale. Tale figura è eventuale all’interno di un procedimento penale ed è ricoperta da quel soggetto che, pur non essendo responsabile penalmente (quindi non avendo commesso il reato), risulti responsabile da un punto di vista prettamente civilistico.

1. Introduzione

La circostanza del responsabile civile è disciplinata dagli artt. 83 e successivi del codice di procedura penale. Ai sensi delle predette previsioni normative il soggetto che è stato danneggiato dal reato può agire per le eventuali richieste di restituzioni o risarcimento del danno cagionato contro la persona fisica o giuridica che, come chiarito anche dall’art. 185 del codice penale, viene individuata come responsabile a norma delle leggi civili.
Il responsabile civile di solito viene citato dal danneggiato, ma è prevista anche la possibilità che questi intervenga volontariamente nel processo penale.

2. Esempio responsabile civile nel processo penale

L’esempio classico che viene fatto presente per meglio chiarire il concetto del responsabile civile all’interno del processo penale è quello relativo ad un sinistro stradale che ha provocato il decesso di un altro soggetto. In siffatta ipotesi, in caso di colpa, si apre per il conducente un processo penale, essendo previsto il delitto di omicidio stradale dal nostro sistema penale. Di contro, da un punto di vista civilistico e relativo alla mera voce di risarcimento del danno, ad essere chiamata in causa è la compagnia assicurativa con cui il conducente oggetto di procedimento penale ha stipulato la polizza R.C.A.
Dall’esempio richiamato emerge con estrema chiarezza la scissione operata dalla nostra giurisprudenza sulle due figure coinvolte in un medesimo fatto. Da un lato vi è infatti l’autore materiale del reato, che in virtù dell’accadimento sarà costretto a frequentare le aule penali, dall’altro vi è la figura preposta al risarcimento del danno che viene circoscritto e disciplinato nella sfera delle norme di diritto civile.

3. Termini per la richiesta di citazione del responsabile civile

Il termine per la richiesta di citazione del responsabile civile è individuato dal secondo comma dell’art. 83 c.p.p., ovvero che la richiesta di costituzione “deve essere proposta al più tardi per il dibattimento”. Da tale assunto si deduce che la citazione del responsabile civile possa avvenire anche per l’udienza preliminare. Si deduce altresì che, superata la fase introduttiva del dibattimento, non sarà più possibile costituirsi nel processo.

4. Forma della citazione del responsabile civile

La richiesta della citazione del responsabile civile può essere effettuata soltanto dalla parte civile o, per specifiche ipotesi, direttamente dal pubblico ministero. Verificato il fumus bonis iuris, il giudice procedente ordina con apposito decreto la citazione del responsabile civile. Il decreto, redatto nelle forme previste dall’art. 83 c.p.p., dovrà contenere:
a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l’indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell’associazione o dell’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
b) l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
c) l’invito a costituirsi così come previsto dal successivo articolo 84 c.p.p.;
d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell’ausiliario che lo assiste.

5. Costituzione del responsabile civile

La costituzione del responsabile civile può avvenire in ogni stato e grado del procedimento. Da un punto di vista formale la costituzione dovrà essere depositata in cancelleria e dovrà contenere le generalità di chi si costituisce e del suo procuratore. Dovrà altresì essere allegata la procura conferita al difensore e la relativa sottoscrizione di quest’ultimo.

6. Intervento volontario e richiesta di esclusione

Il soggetto che per la legge civile potrebbe essere inquadrato come responsabile, ha la facoltà di intervenire nel processo penale anche se non è stato citato. Chiaramente, affinchè ciò accada, è necessario che vi sia stata una costituzione di parte civile, in assenza della quale, infatti, verrebbe meno l’interesse del responsabile civile a prendere posizione all’interno del processo penale.
È altresì previsto che alcune delle parti coinvolte nel processo penale possano richiedere l’esclusione del responsabile civile dal procedimento. Tale ultima richiesta potrà essere effettuata dall’imputato, dalla parte civile o dal pubblico ministero che non abbiano precedentemente richiesto la citazione del presunto responsabile civile.
Infine, l’esclusione del responsabile civile potrà anche essere disposta d’ufficio qualora agli occhi del giudice emerga con chiarezza che non vi sono i presupposti per procedere a citazione.