1. La fase delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero
Le indagini preliminari consistono in una scrupolosa attività di raccolta di informazioni da parte del pubblico ministero, ed eventualmente anche dagli organi di polizia giudiziaria, in merito ad una notizia di reato di cui sono venuti a conoscenza.
La figura del pubblico ministero nella fase anteriore al giudizio vero e proprio svolge una funzione cruciale e, come vedremo a breve, la sua attività è destinata ad incrociarsi con l’attività del giudice delle indagini preliminari.
2. Funzione del giudice delle indagini preliminari (GIP)
Il giudice delle indagini preliminari si caratterizza essenzialmente per la sua attività di garanzia nei confronti dell’imputato sottoposto ad indagine nonché di vigilanza nei confronti del pubblico ministero che sta compiendo la propria attività di indagine.
Non avendo la possibilità di intraprendere iniziative da un punto di vista probatorio, può provvedervi solo su istanza di parte.
Come requisito interno, la possibilità di esercitare la funzione di giudice delle indagini preliminari è riservata a quei magistrati che abbiano ricoperto il ruolo di giudice del dibattimento per almeno due anni. A tale regola generale potrà esserci deroga solo sulla base di qualche circostanza eccezionale.
2.1 Giurisdizione esercita dal GIP
In dottrina si suole definire la giurisdizione esercitata dal giudice delle indagini preliminare come:
- Una giurisdizione senza azione: poiché nel corso delle indagini e, in caso di richiesta di archiviazione, viene esercitata senza che il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale;
- Una giurisdizione semipiena: poiché il GIP non svolge un procedimento e non dispone di autonomi poteri di acquisizione probatoria, ma deve limitarsi ad una pronuncia sulle richieste avanzate dal PM di turno, dalle parti e dalla persona offesa del reato;
- Una giurisdizione di garanzia: poiché, su richiesta dei soggetti legittimati il GIP pronuncia nel corso delle indagini preliminari, a tutela dei diritti dell’indagato e della persona offesa del reato, nei confronti delle iniziative del PM, e dopo la conclusione delle indagini, in caso di richiesta di archiviazione, a garanzia del rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale.
3. Incompatibilità con la figura del giudice dell’udienza preliminare (GUP)
Il magistrato che svolge la funzione di giudice delle preliminari non potrà essere lo stesso che dovrà tenere dinanzi a sé l’udienza preliminare.
La previsione di tale incompatibilità è finalizzata ad evitare che il magistrato chiamato a vagliare in merito all’udienza preliminare la sussistenza di elementi per rinviare l’imputato a giudizio, possa essere pregiudicato dalla valutazione degli indici di colpevolezza a carico dello stesso soggetto da lui eventualmente operato nel caso delle indagini preliminari.