1. Contenuto del bilancio
Il bilancio è formato da:
- stato patrimoniale;
- conto economico;
- rendiconto finanziario e nota integrativa.
Gli elementi fini qui elencati sono schemi numerici e costituiscono il bilancio in senso stretto.
La nota integrativa, invece, completa le informazioni in forma descrittiva.
In particolare:
– Lo STATO PATRIMONIALE (art. 2424 c.c.) rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria: rileva le forme di finanziamento e di impiego delle risorse finanziarie dell’impresa.
Fornisce, quindi, informazioni di carattere statico. I valori sono classificati secondo un ordine che solo parzialmente considera la crescente liquidità ed esigibilità degli elementi, poiché con esso si intrecciano altri criteri di classificazione.
È un prospetto a sezioni divise e contrapposte che separa le attività dalle passività e il patrimonio netto.
– Il CONTO ECONOMICO (art. 2425 c.c.) rappresenta il risultato economico e le sue modalità di formazione.
Fornisce una rappresentazione dinamica dei flussi di costi e ricavi d’esercizio. Le componenti del reddito sono esposte in forma scalare in un’unica sezione che consente l’inserimento di una serie di risultati intermedi che permettono di differenziare alcune aree della gestione.
– Il RENDICONTO FINANZIARIO è entrato a far parte del Bilancio d’esercizio in seguito all’emanazione del D. Lgs 139/2015 le cui disposizioni sono entrate in vigore a partire da gennaio 2016.
È un prospetto contabile volto a rappresentare e motivare le cause della variazione subita da una determinata risorsa finanziaria in un certo periodo di tempo, riassumendo in forma scalare i movimenti in entrata ed in uscita che l’hanno determinata.
Mentre lo stato patrimoniale fornisce solo valori “stock” riferiti ad un dato istante (valori statici risultanti al termine del periodo amministrativo) ed il conto economico esprime valori di flusso, il rendiconto finanziario spiega come l’impresa ha generato, impiegato e raccolto liquidità. Si tratta di un’informazione fondamentale per tutti gli stakeholders (i portatori di interesse di una società: risparmiatori, dipendenti, fornitori, creditori ecc.) che sono coinvolti nell’impresa.
– La NOTA INTEGRATIVA (art. 2427 c.c.) integra le informazioni in forma descrittiva esplicitando le informazioni contenute nello stato patrimoniale e conto economico (es. numero dei dipendenti, compensi dei sindaci ecc..)
2. Finalità del bilancio d’esercizio
La finalità del bilancio, oltre a rispondere agli obblighi contabili previsti dalla normativa vigente, è quella di fornire un quadro completo dell’azienda a tutti gli operatori interni ed esterni all’impresa: dà informazioni sull’andamento della redditività e l’impatto della stessa sulla formazione del risultato economico. È, quindi, il mezzo principale attraverso il quale si valuta la convenienza a mantenere il legame con l’azienda. I destinatari delle informazioni contenute nel bilancio sono coloro che forniscono tempo e risorse finanziarie: investitori, dipendenti, risparmiatori, soci ecc..
Per giungere alla rappresentazione veritiera e corretta, il legislatore è intervenuto allo scopo di allineare la normativa contabile nazionale ai principi contabili internazionali. Per questo, ha semplificato il lavoro dei destinatari delle informazioni contenute nel bilancio: essi infatti sono operatori economici caratterizzati da scarsità di risorse, tempo e capacità di elaborare le informazioni.
3. Adempimenti
Il codice civile affida agli organi amministrativi la redazione del bilancio d’esercizio, che viene però approvato dall’assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (l’art. 2364 c.c. prolunga il termine a 180 giorni per “particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società”).
La convocazione dell’assemblea deve avvenire mediante un avviso contenente:
- Data, ora e luogo di adunanza;
- L’ordine del giorno.
Inoltre il bilancio:
- deve essere sottoposto all’organo di controllo almeno 30 giorni prima della prima convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio;
- deve essere depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della prima convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio.
Con riferimento alle S.P.A., la convocazione deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima del giorno in cui è convocata l’assemblea, se si tratta di prima convocazione, 8 giorni nel caso di seconda convocazione.
L’assemblea può ritenersi convocata anche a mezzo raccomandata, fax o pec, purché ne sia garantita la ricezione almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Nel caso in cui la convocazione non avvenga secondo le modalità e termini di cui sopra, l’assemblea si ritiene regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero quando all’assemblea vi partecipa l’intero capitale sociale e la maggioranza dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo.
Per le S.R.L. sono demandate all’atto costitutivo le modalità di convocazione dell’assemblea dei soci. In mancanza di tale previsione statutaria, la convocazione è effettuata attraverso raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.
Come per le s.p.a anche per le s.r.l, nel caso in cui la convocazione non avvenga secondo le modalità e termini precedentemente indicati, l’assemblea si ritiene regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero quando all’assemblea vi partecipa l’intero capitale sociale e la maggioranza dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo.
Infine, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, l’organo amministrativo provvede al deposito dello stesso presso il Registro Imprese competente. Oggi il deposito del bilancio avviene principalmente per via telematica(1).
4. Il bilancio delle micro imprese e il bilancio in forma abbreviata
Non tutte le società sono tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.
La normativa, al fine di semplificare il carico normativo delle imprese di minori dimensioni con l’obiettivo di incrementare e facilitare la produttività, prevede schemi di bilancio semplificati.
In particolare possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che nel primo esercizio di attività o negli ultimi due esercizi di attività non hanno superato due dei seguenti limiti(2):
- Attivo dello stato patrimoniale: € 4.400.000;
- Ricavi: € 8.800.000;
- Numero dei dipendenti: 50.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e la nota integrativa è limitata solo ad alcune voci. La relazione sulla gestione è facoltativa purché siano indicate in nota integrativa il numero e il valore nominale di quote e azioni proprie o detenute nelle altre società del gruppo.
Sono considerate invece micro-imprese le società che nel primo esercizio di attività o negli ultimi due esercizi di attività non hanno superato due dei seguenti limiti:
- Attivo dello Stato Patrimoniale: € 175.000;
- Ricavi: € 350.000;
- Numero dei dipendenti: 5.
Le micro-imprese redigono il bilancio in forma abbreviata e sono esonerate, oltre che dalla redazione del rendiconto finanziario, anche dalla presentazione della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Non trova inoltre applicazione il principio della rilevanza e il principio del fair value per gli strumenti finanziari derivati.
Per l’ampiezza degli argomenti, meritano una separata trattazione i principi di bilancio e i postulati di bilancio disciplinati dagli artt. 2423 e ss. del codice civile.
Tabelle consuntive
Attivo | Passivo |
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A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | A) Patrimonio netto |
B) Immobilizzazioni | B) Fondi per rischi e oneri |
C) Attivo circolante | C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
D) Ratei e riscontri | D) Debiti |
E) Ratei e riscontri |
Voci del conto economico |
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A) Valore della produzione |
B) Costi della produzione |
Differenza tra volere e costi di produzione (A – B) |
C) Proventi ed oneri finanziari |
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie |
E) Proventi e oneri straordinari |
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) |
Imposte sul reddito di esercizio |
Utile (o perdita) di esercizio |
Nota integrativa |
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A) Criteri di valutazione |
B) Movimenti nelle voci del patrimonio |
C) Composizione e dettaglio di alcune voci di bilancio |
D) Patrimonio netto |
E) Prospetto delle differenze fiscali |
F) Informazioni diverse |
Funzioni della nota integrativa | Descrizione delle funzioni |
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Descrittiva | Se le voci che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico non sono convenientemente illustrate non possono essere interamente comprese |
Informativa | Vi è prescrizione di pubblicazione di dati che non possono essere compresi nel modelli contabili del bilancio |
Esplicativa | La qualità del bilancio di esercizio e la giustificazione delle voci sono correlate con la visione ed il prospetto delle gestione futura e dalla coerenza interna dei valori di bilancio |
Metodo di redazione diretto | Metodo di redazione indiretto |
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Ricavi monetari: + ricavi dalle vendite e dalle prestazioni; + incremento delle rimanenze di prodotti finiti; + altri ricavi e proventi; + incremento rimanenze materie prime; + altri proventi. | Utile d’esercizio: + costi non monetari; + TFR; + ammortamento immobilizzazioni immateriali; + ammortamento delle immobilizzazioni materiali; + svalutazione di partecipazioni; + minusvalenze straordinarie. |
Costi monetari: – costi di acquisto di materie prime; – costi per servizi; – costi per godimento beni terzi; – salari e stipendi; – oneri sociali; – TFR; – svalutazione crediti compresi dell’attivo circolante; – altri accantonamenti; – interessi ed altri oneri finanziari; – imposte sul reddito. | Costi monetari: – costi di acquisto di materie prime; – costi per servizi; – costi per godimento beni di terzi; – salari e stipendi; – oneri sociali; – TFR; – svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante; – interessi ed altri oneri finanziari; – imposte sul reddito. |
Flusso generato dalla gestione reddituale | Flusso generato dalla gestione reddituale |