1. Modelli di utilità
I modelli di utilità, disciplinati dall’art. 2592 c.c., sono innovazioni che migliorano la funzionalità di oggetti già esistenti. Vengono ideati al fine di conferire una maggiore efficacia a strumenti già in uso in termini di migliore utilità e facilità di applicazione.
Rappresentano la tutela di tutte le creazioni che apportano miglioramenti intelligenti a prodotti già esistenti e, in più, di tutte le invenzioni tecniche che, a causa dell’insufficiente apporto innovativo, non rientrano nella tutela del brevetto per invenzione industriale.
Questi modelli sono protetti da brevetto, la cui disciplina richiama solo in parte quella delle invenzioni industriali a causa del minor grado di innovazione che questi modelli apportano in ambito tecnico industriale rispetto alle invenzioni.
Come già precisato, infatti, i modelli apportano novità a beni già esistenti; le invenzioni, invece, riguardano dei prodotti, del tutto nuovi, che conferiscono al campo industriale delle soluzioni prima di allora inesistenti.
Il modello di utilità deve quindi possedere i requisiti di novità e originalità limitatamente alla loro funzione innovativa (la novità e l’originalità devono riguardare quindi il contributo innovativo apportato e non il bene a cui l’innovazione è riferita).
La domanda per il rilascio del brevetto va presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il quale si limita a verificare la sussistenza dei requisiti formali e non di quelli sostanziali (questi saranno esaminati solo in caso di contenzioso).
A differenza del brevetto per invenzione industriale, la cui durata è pari a venti anni, la tutela connessa al brevetto per modello di utilità dura dieci anni.
Per quanto a volte chiaramente diversi, spesso risulta difficoltoso distinguere un’invenzione industriale da un semplice modello di utilità. È il caso in cui l’innovazione ideata trasformi completamente l’oggetto a cui si riferisce. È importante quindi, ma non facile, stabilire se un modello muta le caratteristiche del prodotto rendendolo del tutto nuovo o si limita semplicemente a migliorarne le funzionalità.
A tal proposito la legge ammette la possibilità di presentare la domanda di rilascio del brevetto sia per invenzione industriale che per modello di utilità: sarà poi l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a stabilire a quale dei due registri appartiene la creazione; non è prevista infatti la concessione contemporanea di entrambi i brevetti.
2. Disegni e modelli
I disegni e modelli, disciplinati dall’art. 2593 c.c., sono creazioni che interessano l’aspetto esteriore degli oggetti industriali: apportano dei modifiche attinenti alla forma e all’estetica dei prodotti.
La tutela connessa ai disegni e modelli non è rappresentata da brevetto ma dalla registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la quale conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzo e di sfruttamento economico. Tale registrazione è ammessa solo se il disegno o il modello ha carattere individuale e nuovo: vale a dire che non solo non deve essere simile o uguale ad altri disegni o modelli ma ma deve suscitare in un eventuale utilizzatore un interesse diverso da ogni altro modello o disegno già noto.
I modelli e i disegni industriali possono, inoltre, essere oggetto di tutela del diritto d’autore. Questo succede quando il disegno o il modello apporta delle novità sia in ambito estetico che in quello strettamente industriale (è il caso del design o delle opere artistiche: si pensi ad esempio ad una nuova forma di scultura). La normativa, quindi, ha stabilito che i disegni e i modelli godono anche della tutela del diritto d’autore quando si contraddistinguono sia per il carattere creativo che artistico.