1. Il tribunale fallimentare
Il tribunale fallimentare è l’organo che dichiara il fallimento ed è investito della procedura fallimentare in quanto giudice naturale delle cause che sorgono nella procedura fallimentare.
A. | Nominare, revocare, sostituire il giudice delegato e il curatore; |
B. | Pronunciarsi sulle controversie in seno alla procedura quando non sono di competenza del giudice delegato; |
C. | Pronunciarsi sui reclami nei confronti dei provvedimenti del giudice delegato; |
D. | Pronunciarsi sulle controversie tra gli organi fallimentari; |
E. | Richiedere informazioni ed atti documentali al curatore, al fallito ed al comitato dei creditori. |
2. Il giudice delegato
Il giudice delegato è colui che si occupa di vigilare e controllare la procedura fallimentare (art. 25 l. fall.) e viene nominato direttamente dal tribunale fallimentare.
Le funzioni e le competenze del giudice sono riassunte nella seguente tabella:
A | Comunicare al Tribunale quando vi è necessità di un provvedimento del Tribunale stesso; |
B | Emettere provvedimenti destinati alla tutela e alla conservazione del patrimonio dell’imprenditore fallito, ad eccezione di quelli che vengono reclamati dai creditori terzi sui quali grava un diritto di acquisizione; |
C | Ha il potere di convocare il comitato dei creditori ed il curatore al fine di sollecitare il corretto svolgimento della procedura fallimentare; |
D | Disporre la liquidazione dei compensi su proposta del curatore nei confronti di quei soggetti la cui opera è stata commissionata dal curatore; |
E | Emettere provvedimenti successivi ai reclami avversi agli atti del Curatore fallimentare e del comitato dei creditori; |
F | Predisporre l’autorizzazione nei confronti del curatore fallimentare che lo abiliti a essere in giudizio in qualità di attore o convenuto. Tale autorizzazione è però circoscritta per determinati atti e deve essere predisposta per ogni grado di giudizio; |
G | Nominare gli arbitri su proposta del Curatore fallimentare; |
H | Verificare ed accertare che i crediti ed i diritti reali e personali vantati dai creditori abbiano fondamento nella realtà; |
I | Effettuare le nomine del comitato dei creditori e sostituirlo nel caso in cui il comitato non si costituisca o nei casi in cui vi è estrema urgenza di sostituirlo; |
L | Ha il potere di autorizzare l’affitto d’azienda ed autorizzare l’esercizio provvisorio d’azienda nel caso in cui non sia stato espressamente disposto dalla sentenza di fallimento; |
M | Ha il potere di sospendere le operazioni di vendita e liquidazione nel caso in cui si verifichino gravi motivi o illiceità e autorizzare l’esecuzione tutti gli atti conformi al piano di liquidazione; |
N | Pronunciarsi ed autorizzare il piano di riparto. |
3. Il curatore fallimentare
Il curatore, invece, è quell’organo che si occupa dell’amministrazione del patrimonio del fallito e della sua conservazione e liquidazione.
Le funzioni e le mansioni del curatore fallimentari sono indelegabili ed intrasmissibili ed il suo ruolo deve essere ricoperto da un solo professionista per ogni procedura.
Le mansioni del curatore comprendono:
A | Redigere l’inventario ed apporre i sigilli; |
B | Redigere la relazione sulle cause del dissesto; |
C | Redigere ogni sei mesi una relaziona riepilogativa delle attività svolte; |
D | Redigere, o revisionare, il bilancio dell’ultimo esercizio fiscale del fallito; |
E | Analizzare le domande di richiesta di ammissione al passivo, redigere gli elenchi dei creditori e depositare il progetto di stato passivo; |
F | Comparire all’udienza di discussione dello stato passivo |
G | Analizzare le domande di richiesta di ammissione al passivo tardive; |
H | Chiedere la revocazione avversa ad un decreto del giudice di ammissione di un credito/garanzia quando ha scoperto che questo sia generato da falso, dolo o errore sostanziale; |
I | Impugnare il decreto di ammissione di un credito con cui contestare che una domanda analoga non sia stata accolta; |
L | Depositare istanza al tribunale per non procedere all’accertamento del passivo per insufficiente realizzo dell’attivo (art. 102 l. fall); |
M | Redigere il programma di liquidazione entro 60 giorni dal deposito dell’inventario e, una volta approvato dal comitato, procedere alla liquidazione; |
N | Depositare ogni 4 mesi una relazione contenente le somme disponibili; |
O | Redigere una relazione sulla sua gestione dopo aver liquidato l’attivo; |
P | Depositare richiesta di chiusura del fallimento secondo le modalità previste dall’art. 118 della legge fallimentare. |