1. La previsione normativa
L’articolo 1 del codice di procedura penale, in perfetta coordinazione con l’art. 102 della Costituzione, chiarisce che “La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice”. In altri termini, soltanto il giudice penale può essere titolare di funzioni giurisdizionali penali, e non qualsiasi magistrato.
2. La distinzione tra i tipi di giudice previsti dal nostro ordinamento
Con la soppressione del pretore, e l’introduzione del Giudice di Pace per la decisione dei reati meno gravi, l’attuale assetto normativo riconosce i seguenti uffici penali:
UFFICIO | COMPOSIZIONE |
Giudice di pace | monocratica |
Giudice per le indagini preliminari (GIP) | monocratica |
Giudice per l’udienza preliminare (GUP) | monocratica |
Tribunale ordinario | In base al reato può essere monocratica o collegiale |
Corte d’Assise | collegiale composta da 8 magistrati, di cui 2 togati e 6 c.d. “laici” |
Corte d’Appello | collegiale, ovvero 3 magistrati |
Corte d’Assise d’appello | collegiale composta da 8 magistrati, di cui 2 togati e 6 c.d. “laici” |
Magistrato di sorveglianza | monocratico |
Tribunale di sorveglianza | collegiale composto da 2 magistrati togati e 2 c.d. laici |
Corte di Cassazione | collegiale |
3. La Cognizione del giudice
La giurisdizione penale si suole definire anche “autosufficiente”, in quanto ha una propria cognizione su tutte le questioni strumentali relative alla pronuncia finale.
In tema di cognizione, l’art. 2 c.p.p. indica al dovere del giudice penale di risolvere ogni questione che si ponga come antecedente giuridico della decisione di cui è investito. Inoltre, al secondo comma è specificato che anche se la questione del giudice penale risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale, la stessa risoluzione non vuol dire che abbia una efficacia vincolante in nessun altro processo.
4. Questioni pregiudiziali
Infine, l’articolo 3 c.p.p., prevede alcune questioni pregiudiziali che possono costituire eccezioni e dalle quali può dipendere la risoluzione di una controversia. Tali circostanze si rinvengono nelle seguenti ipotesi:
- Stato di famiglia;
- Stato di cittadinanza.
Quando l’azione giudiziaria è già in corso a norma delle leggi civili, il giudice penale può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.
Tuttavia, se ai fini processuali sono necessari atti urgenti, questi possono comunque essere espletati.
L’ultimo comma di questo articolo stabilisce, infine, che la sentenza irrevocabile del giudice civile che ha pronunciato una decisione in una delle due circostante precedentemente indicate, ha efficacia di giudicato anche all’interno del processo penale.