1. Cenni generali sul fondo patrimoniale
L’istituto del fondo patrimoniale è previsto dall’art. 167 c.c. il quale prevede che ciascun coniuge, in maniera congiunta o disgiunta, ha la possibilità di costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, sia mobili che immobili, per far fronte alle necessità della famiglia. La proprietà dei beni destinati al fondo spetta ad entrambi i coniugi.
Lo scopo e la funzione del fondo, quindi, hanno un carattere di forte tutela nei confronti dei bisogni della famiglia. Stando alle previsioni normative, infatti, il soddisfacimento dei bisogni della famiglia può avvenire sia tramite l’impiego dei frutti (art. 168 c.c.) che tramite le tutele sancite dagli artt. 169 e 170 c.c. che prevedono limiti sia in relazione all’alienabilità che in relazione all’esproprio. Il nostro ordinamento giuridico indica che se non è stato espressamente previsto in fase di costituzione del fondo, non è possibile alienare i beni oggetto del fondo patrimoniale o ritenerli oggetto di ipoteca, pegno o comunque sottoporre a qualsivoglia vincolo.
Altra importante tutela è quella dei limiti imposti sull’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo, in quanto, l’art. 170 c.c. prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
2. Modalità di costituzione del fondo patrimoniale
La costituzione del fondo patrimoniale, come previsto dall’art. 167 c.c., può avvenire per atto pubblico tra vivi o anche per testamento.
Nel caso dell’atto tra vivi, compiuto da uno o entrambi i coniugi o anche da un terzo, è richiesta, dunque, la forma dell’atto pubblico che perfeziona la costituzione del fondo patrimoniale con l’accettazione di entrambi i coniugi.
Nel caso del testamento, invece, è da considerarsi idonea ogni forma testamentaria e, a prescindere dalla qualità dell’erede, non è necessario che i coniugi prestino formale accettazione del fondo.
Il fondo patrimoniale può avere ad oggetto i seguenti beni:
- Beni immobili;
- Beni mobili iscritti in pubblici registri;
- Titoli di crediti nominativi.
Questo elenco tassativo è così previsto dalla legge in modo tale da poter rendere pubblico quali siano i beni coinvolti dalla costituzione del fondo patrimoniale.
La proprietà del fondo patrimoniale come previsto dall’art. 168 c.c. spetta ad entrambi i coniugi, anche se al momento dell’atto costitutivo è prevista la possibilità di affidare la proprietà ad uno solo dei coniugi. L’amministrazione dei beni oggetto del fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.
Lo scopo del fondo patrimoniale come già detto in precedenza è quello di soddisfare i bisogni della famiglia.
3. Cessazione del fondo
La funzione del fondo patrimoniale termina con l’annullamento o con lo scioglimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso in cui, però, vi siano figli minori la legge prevede che:
- Il fondo sarà estinguibile soltanto al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo dei figli minori;
- Il Giudice potrà dettare, su richiesta degli aventi interesse, norme sulle modalità di amministrazione del fondo;
- Il Giudice, inoltre, dopo aver valutato attentamente le condizioni economiche dei genitori e dei figli, e comunque in ogni altra circostanza, potrà attribuire ai figli (nel loro interesse) in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se i coniugi, invece, non hanno avuto figli, si applicano le stesse disposizioni previste per i casi di scioglimento della comunione legale.