La fondazione

La fondazione, è disciplinata dal codice civile al pari delle associazioni riconosciute. Quali sono le finalità della fondazione da un punto di vista giuridico? In quale modo può essere costituita una fondazione? In cosa si differenzia la fondazione dall’associazione?

1. Cenni sulla fondazione in generale

La fondazione è solitamente indicata come un ente dotato di personalità giuridica composto da un insieme di beni destinato al raggiungimento di un determinato scopo.
Secondo una generale concezione, la fondazione viene di solito costituita solo per scopi di pubblica utilità o comunque non per scopi personali ed economici del fondatore. Il motivo della costituzione della fondazione si potrà, quindi, rinvenire in scopi di ricerca, attività culturale, di beneficienza, assistenziale e cosi via.
La fondazione può essere costituita tanto da una persona fisica quanto da una persona giuridica che intende destinare un determinato patrimonio al conseguimento di uno scopo tra quelli precedentemente indicati. La sua costituzione può concretamente avvenire con atto pubblico o, come espressamente previsto dal secondo comma dell’art. 14 c.c., con testamento.

In linea generale si tratterà di attività non economiche, ma è bene ricordare che la fondazione in maniera indiretta può esercitare la produzione e lo scambio di beni e servizi, sempre a patto che tali attività siano finalizzate al perseguimento degli scopi ideali tipici della stessa. In una delle predette ipotesi di attività ci troveremmo di fronte ad una impresa di fondazione, che sarà comunque un ente privo di attività lucrativa diretta. Ci sono anche ipotesi opposte, ovvero al caso in cui l’impresa, variamente organizzata, si avvalga o costituisca una apposita fondazione al fine di conseguire prestigio e trarre vantaggio dall’attività svolta dalla fondazione. Si pensi per quest’ultima ipotesi al campo della ricerca e della sperimentazione e dai vantaggi che una determinata azienda potrebbe trarre da una scoperta consequenziale all’attività della fondazione stessa. In quest’ultimo caso si parla di fondazione di impresa.
In correlazione allo scopo perseguito da questa tipologia di ente si distinguono le fondazioni erogatrici dalle fondazioni di operative. Mentre le fondazioni erogatrici sono finalizzate prevalentemente alla gestione di un determinato patrimonio le cui rendite vengono distribuite a soggetti in possesso dei criteri istituiti dal fondatore, le fondazioni operative svolgono determinate attività finalizzate a scopi non di lucro.

2. Atto costitutivo della fondazione

Un importante elemento di distinzione tra associazione e fondazione si riscontra nella diversa natura dei rispettivi atti costitutivi.
La fondazione, a differenza dell’associazione, può essere costituita anche da un solo soggetto. Il suo atto costitutivo ha, inoltre, sempre natura di negozio unilaterale, mentre quello dell’associazione è sempre un contratto plurilaterale. La caratteristica dell’unilateralità permane anche quando alla sua costituzione partecipino più soggetti.
Unitamente all’atto costitutivo viene allegato lo statuto della fondazione. L’atto costitutivo dovrà indicare:

  • La denominazione della fondazione;
  • L’indicazione dello scopo;
  • L’indicazione del patrimonio;
  • L’indicazione della sede;
  • Norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;
  • Modalità in cui dovranno essere distribuite eventuali rendite.

Le anzidette caratteristiche dell’atto costitutivo della fondazione, permangono anche nel caso in cui la costituzione della stessa derivi da atto testamentario. In tal caso, sarà onere dell’erede o dell’esecutore testamentario proseguire formalmente con la costituzione dell’ente con lo scopo indicato nell’atto di testamento.
L’art. 15 c.c. prevede la possibilità di revoca dell’atto costitutivo della fondazione. Il predetto articolo prevede, appunto, che l’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il suo riconoscimento ovvero quando il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. Il potere di revoca dell’atto costitutivo non potrà mai essere esercitato dagli eredi.

2.1 Negozio di fondazione ed atto di dotazione

Nella formazione della fondazione nel suo complesso si suole distinguere il negozio di fondazione dall’atto di dotazione. Il negozio di fondazione è diretto esclusivamente alla costituzione dell’ente. L’atto di dotazione, invece, consiste nel rifornimento dei mezzi patrimoniali necessari per il raggiungimento dello scopo prefissato dalla fondazione. In particolare, si ritiene che il fondatore fornisca la dotazione patrimoniale sulla base di un atto giuridico distinto ed accessorio rispetto all’atto di fondazione.

3. Patrimonio della fondazione

Il patrimonio è un requisito essenziale della persona giuridica della fondazione, dotata di autonomia perfetta, infatti gli amministratori non rispondono con il proprio patrimonio personale per i debiti contratti dalla fondazione.

4. Amministrazione

L’organo indispensabile della fondazione è, dunque, l’amministrazione. Il codice civile sul punto, omette la disciplina di diverse previsioni, come la mancata previsione dell’assemblea o di come debba essere composta l’amministrazione. Per questo, ampia libertà viene conferita allo statuto, che potrà stabilire come dovranno essere nominati gli amministratori e la loro durata in carica. Il fondatore vivente, di solito, si riserva la nomina di parte degli amministratori o la presidenza dell’organo di amministrazione. La nomina degli amministratori, oltre che al fondatore, può essere attribuita a soggetti terzi o allo stesso organo di amministrazione.
Per consuetudine la rappresentanza dell’ente per le relazioni esterne è conferita al presidente dell’amministrazione. Sempre al presidente è normalmente conferito il compito di curare l’attuazione delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, avvalendosi del personale posto alle sue dipendenze.

5. Vigilanza

L’attività di vigilanza sull’operato della fondazione viene esercitata dalla stessa autorità che ha riconosciuto la fondazione e, quindi, dal dirigente dell’ufficio regionale preposto o al prefetto della provincia in cui ha sede la fondazione. Le attività di vigilanza consistono nello specifico in:

  • vigilare sull’amministrazione della fondazione;
  • provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi;
  • annullare, eventuali deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico e al buon costume;
  • ha facoltà di sciogliere l’organo di amministrazione e nominare un commissario straordinario, nel caso in cui gli amministratori non agiscano in ottemperanza ai dettati dello statuto o che comunque agiscano per scopi divergenti da quelli indicati nello statuo o, infine, nel caso in cui agiscano in maniera contraria alle norme previste legge;
  • autorizzare azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti loro responsabilità, esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori;
  • ha altresì la facoltà di disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni o addirittura l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, nei limiti del consentito la volontà dei fondatori. Questo potere è finalizzato ad accrescere l’efficacia e l’efficienza dell’operato delle fondazioni, evitando duplicazioni e sprechi.

6. Trasformazione della fondazione

Per trasformazione dei beni, per l’art. 28 c.c. si intende, con riguardo alla fondazione, la destinazione del patrimonio dell’ente ad altro scopo, con successive modificazioni statutarie, senza che ci sia il cambiamento della soggettività del medesimo. L’art. 28 prevede le ipotesi in cui è possibile adottare il provvedimento di trasformazione della fondazione:

a. esaurimento o impossibilità di raggiungere lo scopo o sopravvenuta scarsa utilità di esso;
b. insufficienza del patrimonio.

Nella fase di trasformazione della fondazione l’autorità governativa, preposta a curare questo processo, dovrà cercare di fare in modo che l’allontanamento della volontà del fondatore quanto agli scopi da perseguire sia minimo rispetto al nuovo scopo da perseguire.
La trasformazione, infine, non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati espressamente nell’atto di fondazione come motivo di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

7. Liquidazione dei beni e devoluzione

Gli artt. 3031 e 32 del codice civile disciplinano la fase della liquidazione e la successiva (eventuale) devoluzione del patrimonio della fondazione. Tali attività potrà intervenire secondo i criteri precedentemente fissati nell’atto costitutivo ovvero, in alternativa, dalle disposizioni di legge.

L’autorità governativa sarà l’ente che avrà cura dello scioglimento della fondazione. Prima della devoluzione dei beni bisognerà procedere con la liquidazione del patrimonio, realizzando le posizioni attive e pagando eventuali debiti.
Al termine delle operazioni di liquidazione, i beni restanti vengono distribuiti ad altri soggetti in base ai seguenti criteri:

a. devoluzione dei beni in base alle disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
b. se l’atto costitutivo e lo statuto non dispongono in tal senso, i beni vengono attribuiti dall’autorità pubblica ad altri enti che abbiano fini analoghi.

Nel caso in cui, invece, dovessero residuare dei debiti, ai sensi dell’art. 31 n. 3, i creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.