Diritto agli alimenti

Il diritto agli alimenti trova la prima fonte normativa nell’art. 433 del codice civile. Secondo tale articolo, infatti, fra le obbligazioni patrimoniali che possono nascere nell’ambito della famiglia, assume particolare importanza l’obbligazione degli alimenti. Ma quali sono i presupposti per l’obbligazione agli alimenti? Chi sono i soggetti tenuti a prestare gli alimenti? Nei confronti di chi si è obbligati a prestare gli alimenti?

 

1. Inquadramento normativo sul diritto agli alimenti

Al diritto agli alimenti è dedicato l’intero titolo XIII del libro del codice civile dedicato alle persone e alla famiglia. Tutte queste previsioni normative, se non rispettate, comportano una sanzione prevista dall’art. 570 c.p. Quindi è anche il codice penale a fornire tutela al diritto agli alimenti.
Ulteriore e più recente previsione normativa relativa al diritto agli alimenti è fornita anche dalla c.d. Legge Cirinnà, legge che nel 2016 ha introdotto la possibilità di unire civilmente in nucleo familiare persone dello stesso sesso. Ebbene anche in questa circostanza dovranno trovare applicazione tutte le previsioni di legge relative al diritto agli alimenti.

2. Presupposti per l’obbligazione agli alimenti

Costituiscono presupposti essenziali per l’obbligazione agli alimenti le seguenti circostanze:

  • Un rapporto di parentela, affinità o adozione, così come disciplinate dalle leggi vigenti;
  • Lo stato di necessità dell’avente diritto e la simultanea impossibilità di provvedere al proprio mantenimento;
  • Valutazione della capacità economica dell’obbligato.

Con riferimento alla capacità economica dell’obbligato, in caso di inadempimento, si andrà ad effettuare una valutazione oggettiva circa la capacità di far fronte al mantenimento dell’avente diritto. Bisognerà valutare in concreto la possibilità di procedere ad un mantenimento al netto delle spese necessarie per il proprio sostentamento e, eventualmente, a quello del proprio nucleo familiare. L’articolo 442 c.c., inoltre, disciplina l’ipotesi in cui vi siano più aventi diritto agli alimenti verso la stessa persona obbligata, rimettendo all’autorità giudiziaria l’adozione dei provvedimenti più opportuni sulla questione. Viceversa sarà possibile anche che vi siano più obbligati in favore di un solo avente diritto.

3. Misura degli alimenti in caso di obbligazione

L’articolo 438 del codice civile, individua anche in che misura debbano essere forniti gli alimenti all’avente diritto. È previsto infatti che “Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”.

4. Cessazione, riduzione o aumento degli alimenti

La somministrazione degli alimenti non dura per sempre. Essa infatti dura fino a che sussiste lo stato di bisogno dell’avente diritto. Si tratta di un diritto che è direttamente connesso alle condizioni economiche dell’individuo in stato di bisogno e che quindi potrebbe variare nel corso del tempo. Ma a mutare nel corso del tempo potrebbe essere anche la situazione economica di colui che somministra e, per questo, l’articolo 440 del codice civile prevede che “se dopo l’assegnazione degli alimenti cambiano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione, o l’aumento, secondo le circostanze”.
La riduzione degli alimenti può anche essere rivendicata in ragione della cattiva condotta posta in essere dall’individuo legittimato a ricevere sostegno alimentare.

5. Modalità di somministrazione degli alimenti

La somministrazione degli alimenti non è detto che debba avvenire nel senso strettamente materiale del termine. Ai sensi dell’articolo 443 del codice civile la scelta sulla modalità della somministrazione ricade sull’obbligato. Quest’ultimo potrà scegliere tra il pagamento di un assegno periodico (da effettuarsi in maniera anticipata), oppure potrà optare per l’accoglimento nella propria casa.
Tuttavia la libera scelta dell’obbligato decade qualora vi sia l’intervento dell’autorità giudiziaria che, sulla base di determinati motivi, provvede a disporre la modalità di somministrazione.

6. Decorrenza e limiti sull’assegno di mantenimento

L’obbligato è tenuto a fornire gli alimenti all’avente diritto dal giorno della sua messa in mora o, in assenza, dal giorno della domanda giudiziale.
Nel caso in cui è prevista la consegna dell’assegno, fin quando non viene determinata la misura degli alimenti, il suo valore viene individuato in maniera provvisoria.
L’assegno è sottoposto al limite della non ripetibilità, ovvero qualora il bisognoso spenda la somma a lui erogata per spese diverse da quelle alimentari, l’obbligato non è tenuto a ripetere il relativo pagamento.

7. Ultime dalla Corte di Cassazione

Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti, stante l’inequivoco tenore dell’art. 440 c.c., occorre tener presenti i mutamenti delle condizioni economiche delle parti verificatesi in corso di causa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, ai fini della quantificazione dell’assegno alimentare dovuto dal fratello nei confronti della sorella, aveva tenuto conto dell’attribuzione in favore di quest’ultima di un trattamento pensionistico nonché della percezione di ulteriori somme, vicende intervenute in corso di causa). Cassazione civile, Sez. VI-I, ordinanza n. 1577 del 22 gennaio 2019 (Cass. pen. n. 1577/2019)

L’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo). Cassazione civile, Sez. VI-I, ordinanza n. 10419 del 2 maggio 2018 (Cass. pen. n. 10419/2018)

Il dettato di cui all’art. 2, comma 6, d. lgs. n. 109 del 1998, il quale espressamente esclude, nell’ambito di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, modifiche alla disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c. o interpretazioni che attribuiscano agli enti erogatori le facoltà di cui all’art. 438, comma 1, c.c. nei confronti dei componenti del nucleo familiare, non consente di ritenere che la provvidenza richiesta (nella specie il pagamento di una quota della retta di ricovero di persona in amministrazione di sostegno) non operi se ci siano soggetti tenuti alla prestazione alimentari atteso che la stessa citata disposizione si occupa della posizione dei familiari nei commi precedenti. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3024 del 8 febbraio 2018 (Cass. pen. n. 3024/2018)