Danno non patrimoniale

Le due macro voci di danno indicate dal nostro ordinamento civile prevedono l’ipotesi di un danno di natura patrimoniale e una ipotesi di danno non patrimoniale. Oltre all’inquadramento da un punto di vista normativo, di seguito vedremo anche quali sono le sottocategorie previste per il caso del danno di natura non patrimoniale.

1. Inquadramento normativo

La previsione generica dell’istituto del danno non patrimoniale, è contenuta all’interno dell’articolo 2059 del codice civile, il quale chiarisce che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. La previsione del danno di natura non patrimoniale è anche contenuta nell’articolo 187 del codice penale, il quale indica che anche i soggetti che abbiano cagionato un danno di natura non patrimoniale, a seguito della commissione di un reato, sono tenuti a risarcire il danno.

2. Tipicità del danno non patrimoniale

Il danno patrimoniale è da considerarsi come atipico. Infatti, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, per ottenere il risarcimento bisognerà soltanto dimostrare di aver subito un danno ingiusto.
Il danno non patrimoniale, invece, consiste in una voce di danno tipica, poiché il risarcimento potrà essere richiesto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. Le categorie di danno non patrimoniale

Ai fini di una corretta istanza di risarcimento del danno di natura non patrimoniale è necessario innanzitutto inquadrare a quale sottocategoria di siffatta voce di danno appartiene, in concreto, la cosa oggetto di risarcimento. Per questo, si riportano di seguito, le diverse sottocategorie previste in dottrina.

3.1 Il danno biologico

La nozione di questa voce di danno si può ricavare dall’art. 138 del codice delle assicurazioni private il quale, alla lettera a) del secondo comma, chiarisce che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
In questo caso, quello che viene preso in considerazione è la lesione dell’integrità psico-fisica della persona, quale bene protetto, anche nelle forme previste dall’articolo 32 della Costituzione.
Per la corretta quantificazione del danno, sono state redatte delle apposite tabelle che, attraverso un determinato criterio di calcolo, giungono al computo del danno.
Sul punto, con una recente sentenza, la Cassazione ha tuttavia sancito che:
“Nell’esercizio del potere di liquidazione del danno alla salute secondo equità si devono assicurare l’adeguatezza del risarcimento all’utilità effettivamente perduta e l’uniformità dello stesso in situazioni identiche; perciò, qualora tali scopi non siano raggiungibili attraverso il criterio cd. “tabellare”, venendo in questione un’ipotesi di danno biologico non contemplata dalle tabelle adottate, il giudice di merito è tenuto a fornire specifica indicazione degli elementi della fattispecie concreta considerati e ritenuti essenziali per la valutazione del pregiudizio, nonché del criterio di stima ritenuto confacente alla liquidazione equitativa, anche ricorrendo alle tabelle come base di calcolo, ma fornendo congrua rappresentazione delle modifiche apportate e rese necessarie dalla peculiarità della situazione esaminata.” (Cass. Civile Sez. III, sentenza del 26 giugno 2020, n. 12913)

3.2 Danno morale

Il danno morale, detto anche pretium doloris, consiste invece, nel danno cagionato allo stato d’animo e che genera, quindi, un turbamento psicologico che integra gli estremi di un danno patrimoniale.
Il danno morale, in dottrina, è stato oggetto di un lungo percorso evolutivo che ha condotto ad una concezione sempre più chiara di quella che è la sua natura e la sua ratio, così come intesa dal nostro ordinamento giuridico. La definitiva concezione di siffatta voce di danno è stata tracciata dalla storica sentenza emanata dalla Corte a Sezioni Unite, ovvero la n. 26972, la quale ha chiarito che: “come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle SS.UU. come principio informatore della materia. Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione ..”.
La medesima sentenza ha fornito anche la sua interpretazione sulla disposizione dell’articolo 2059 del codice civile, chiarendo che esso “non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l’ingiusta lesione di interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso. L’unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest’ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge.”

3.3 Il danno esistenziale

Da non confondere con il danno morale è la figura del danno esistenziale. Per tale ultima ipotesi di danno non patrimoniale è da intendersi la lesione del diritto al libero svolgimento delle attività umane nonché alla libera esplicitazione di quella che è la propria personalità che si traducono, in buona sostanza, nell’impossibilità di proseguire la propria vita allo stesso in cui modo si svolgeva prima che accadesse l’evento oggetto di richiesta risarcitoria.

4. Il danno da perdita di chance

Il danno da perdita di chance consiste in un danno ipotetico ed eventuale che potrà ritenersi cagionato qualora un soggetto, a causa del danno subito, accerti la perdita della possibilità di un concreto vantaggio futuro.
In realtà quest’ultima fattispecie di danno oltre ad essere di carattere non patrimoniale, può anche essere di carattere patrimoniale.
In relazione al danno da perdita di chance di natura non patrimoniale, la valutazione del danno andrà fatta in via equitativa.

5. Ultime dalla Corte di Cassazione

Nell’ipotesi di accertata violazione dei criteri di rotazione per la collocazione in cassa integrazione, cui sia correlata anche la totale privazione di mansioni, il risarcimento del danno patrimoniale da illegittima sospensione – ristorato con il pagamento delle differenze fra il trattamento in CIG e le retribuzioni maturate nei relativi periodi – non assorbe il danno non patrimoniale sofferto per la forzata inattività – da liquidare in base a valutazione equitativa, anche mediante il ricorso alla prova presuntiva – quale lesione del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino nonché dell’immagine, della dignità e della professionalità del dipendente. (Cass. Sez. Lavoro, ordinanza del 28 settembre 2020, n. 20466)

La perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell’interesse, costituzionalmente protetto dall’art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria escludendo la risarcibilità del danno patito dalla figlia minore, sebbene fosse emerso che, prima della compromissione della capacità riproduttiva, i genitori condividessero il progetto di creare una famiglia più numerosa). (Cass. Civile Sez. III, ordinanza del 21 agosto 2020, n. 17554)

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l’omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle. (Cass. Civile Sez. III, ordinanza del 6 maggio 2020, n. 8508)