La figura del curatore fallimentare

La legge fallimentare individua nella figura del curatore fallimentare il soggetto che viene nominato dal Giudice delegato per provvedere alla gestione del patrimonio fallimentare sotto la sua supervisione oltre a quella del comitato dei Creditori.

1. La nomina del curatore fallimentare

Il Giudice delegato emette la sentenza di fallimento ed allega ad essa la nomina del curatore fallimentare. Da quel momento il professionista assume lo status di pubblico ufficiale.
Tale status porta in capo al professionista i doveri tipici del pubblico ufficiale, come:
a) obbligo di denunciare illiceità;
b) il rispetto del segreto di ufficio;
c) non abusare della propria posizione;
d) effettuare rilievi descrittivi e fotografici.

Per poter essere nominato dal giudice, il professionista deve soddisfare almeno uno di determinati requisiti oggettivi:
a) essere iscritti all’albo professionale (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro);
b) aver svolto funzioni di direzione, controllo ed amministrazione in una società per azioni;
c) essere uno studio professionale ed associato.

Al contrario sono impossibilitati ad essere nominati curatori fallimentari:
a) i creditori;
b) soggetti che hanno contribuito al dissesto finanziario dell’impresa negli ultimi due anni;
c) coniugi, parenti o affini del debitore fino al quarto grado;
d) soggetti in conflitto di interessi.

La nomina del giudice è un atto recettizio in quanto inefficace fino all’accettazione dell’incarico e deve avvenire entro 48 ore dalla nomina.

2. Il ruolo del curatore fallimentare

Il curatore fallimentare ha il compito di massimizzare gli introiti della liquidazione del patrimonio del soggetto, fisico o giuridico, che è stato sottoposto alla procedura concorsuale.
Le funzioni del curatore fallimentare sono descritte negli artt. 30 e s.s. della legge fallimentare e descrivono le attività che il professionista dovrà compiere.
A lui spetta predisporre il piano di liquidazione (cd. piano di riparto), il progetto di stato passivo e dovrà interfacciarsi coi creditori e con i titolari di diritto di credito.
Il curatore intrattiene uno stretto rapporto con il Giudice delegato, che supervisiona l’intero procedimento. A lui spetterà:
a) redigere una relazione descrittiva delle cause e delle circostanze del fallimento;
b) comunicare al giudice ogni sei mesi il resoconto di tutte le attività svolte e il rendiconto delle spese sostenute, tale documento sarà inoltrato anche al comitato dei creditori;
c) redigere l’inventario del patrimonio del soggetto sottoposto a procedura e apporre i sigilli per formalizzare il pignoramento dei beni.

Il curatore fallimentare, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, è soggetto anche alle norme di carattere penale previste per quest’ultima figura, ovvero:
a) abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)
b) concussione (art. 317 c.p.)
c) peculato (art. 314 c.p.)
d) rifiuto ed omissione d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.).

3. I compensi derivanti dall’attività di curatela

Il Decreto ministeriale del Ministero della Giustizia n. 30 del 25 gennaio 2012 stabilisce i tabellari per i compensi derivanti dall’attività di curatela.
Sono di seguito sintetizzate:

Somme eccedentiRange percentuale del compenso
Se l’attivo non supera €13.227,0812% – 14%
da €16.227,08 a €24.340,6210% – 12%
da €24.340,62 a €40.567,688,50% – 9,50%
da €40.567,68 a €81.135,387% – 8%
da €81.135,38 a €405.676,895,5% – 6,5%
da €405.676,89 a €811.353,794% – 5%
da €811.353,79 a €2.434.061,370,90% – 1,80%
Se l’attivo supera €2.434.061,370,45% – 0,90%

Il compenso del curatore fallimentare, oltre alle somme sopracitate, deve essere integrato con una ulteriore retribuzione che varia dallo 0,19% al 0,94% sui primi €81.131,38 e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme superiori a tale cifra.
Il suo compenso minimo invece è pari ad € 811,35.
L’attività prevede, infine, un forfettario pari al 5% del compenso dovuto per la copertura delle spese generali (diritti di cancelleria, comunicazioni, raccomandate, etc.).

Note

  1. Mondini, Paolo Flavio. “Il Ruolo Del Curatore Nella Gestione Della Procedura Fallimentare: Autonomia e Personalità Nell’esercizio Delle Funzioni.” Banca Borsa Titoli Di Credito: Rivista Di Dottrina e Giurisprudenza, vol. 68, no. 2, 2015, pp. 215–240.