Costituzione di parte civile

La costituzione di parte civile è disciplinata dal titolo V° del libro primo del codice di procedura penale. Essa consiste nel concedere alle parti, che potranno anche essere eventuali (non indispensabili alla prosecuzione del processo), di intervenire nel processo per ottenere le restituzioni o il risarcimento del danno ricollegabili al reato che è oggetto di accertamento in sede penale.

1. Cenni generali sull’istituto

Da un punto di vista prettamente tecnico giuridico, la possibilità di costituirsi parte civile all’interno di un processo penale è prevista dal combinato disposto degli artt. 74 e 185 del codice penale.
L’art. 185 del codice penale, infatti, chiarisce che qualsiasi reato obbliga il colpevole alle restituzioni o al risarcimento del danno. L’art. 74 del medesimo codice, invece, conferisce legittimazione al danneggiato a rivendicare i propri diritti all’interno del procedimento penale in atto. Il danneggiato, oltre a comparire personalmente, potrà anche costituirsi, nelle ipotesi previste dalla legge, mediante i suoi successori universali.

2. Rapporti tra azione civile e azione penale

Poiché non è esclusa la possibilità che il danneggiato abbia già proposto domanda di restituzione o ristoro ex art. 2043 c.c., in sede civile, l’articolo 75 del codice penale prevede e disciplina l’ipotesi di concomitante procedimento nelle sedi penali, ovvero della volontà di prosecuzione del giudizio in unica sede.
Per disposizione del predetto articolo, infatti, l’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.
Lo “spostamento” dinanzi al giudice penale non è comunque un passaggio obbligatorio, poiché è possibile che i procedimenti proseguano nelle separate sedi.
Il possibile accorpamento del processo civile a quello penale è possibile fin quando vi sono ancora i termini per la costituzione in sede penale (art. 79 c.p.p.).

3. Modalità di costituzione di parte civile

La parte civile può stare in giudizio sola o con il ministero di un difensore munito di procura speciale.
In caso di mancata capacità processuale del danneggiato, la parte che vorrà costituirsi parte civile dovrà essere rappresentata, assistita e autorizzata nelle forme indicate per le azioni civili.
Qualora dovesse mancare la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e sussistono motivi di urgenza ove di conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il PM ha la facoltà di proporre al giudice di nominare un curatore speciale nelle forme indicate dall’articolo 78 del codice di procedura penale.
In caso di urgenza assoluta, l’azione civile per l’incapace o per il minore potrà, temporaneamente, essere esercitata direttamente dal pubblico ministero fin quando non subentri il soggetto a cui spetta la rappresentanza, l’assistenza o la curatela ai sensi dell’art. 75 c.p.c.

4. Forma di costituzione

Da un punto di vista meramente formale, la modalità con cui deve essere proposta la costituzione di parte civile è indicata dall’articolo 78 del codice di procedura penale. Ai sensi del predetto articolo, infatti, la costituzione dovrà contenere:

– Generalità della persona fisica, ovvero della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
– Generalità dell’imputato;
– Eventuale nome e cognome del difensore e indicazione della procura;
– Indicazione dei motivi a sostegno della domanda;
– Sottoscrizione congiunta del difensore.

In caso di presentazione fuori udienza la richiesta di costituzione dovrà essere altresì notificata alle parti.

5. Termini per la costituzione di parte civile

L’articolo 79 c.p.p., indica entro quale termine la parte lesa potrà costituirsi civilmente.
Il primo momento in cui ci si potrà costituire parte civile corrisponde al giorno dell’udienza preliminare. Durante le indagini preliminari, quindi, dovrà ritenersi esclusa la partecipazione del danneggiato.
Il termine finale per la costituzione di parte civile coincide, a pena di decadenza, con l’effettuazione da parte del giudice del dibattimento di primo grado, degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, così come previsto dall’articolo 484 c.p.c.
Dovrà, quindi, considerarsi preclusa la possibilità di costituzione di parte civile, dal momento in cui inizia la trattazione delle questioni preliminari.

6. Richiesta di esclusione della parte civile

Gli artt. 80 e 81 c.p.p. disciplinano, infine, l’ipotesi di esclusione della parte civile dal processo.
L’esclusione può essere la conseguenza di una richiesta motivata, proveniente dal pubblico ministero, dall’imputato e dal responsabile civile.
Altra ipotesi di esclusione può esserci per disposizione di ufficio direttamente dal giudice, il quale, quando accerta l’inesistenza dei requisiti stabiliti per la costituzione di parte civile può provvedervi con ordinanza.

6.1 Termine per la richiesta di esclusione

Il termine per la presentazione della richiesta di esclusione non può andare oltre, a pena di decadenza, al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza e, quindi, in quella preliminare o nel dibattimento.
L’ultimo comma dell’art. 80 c.p.p. chiarisce, comunque, che l’esclusione della parte civile disposta dal giudice nell’udienza preliminare, non preclude la possibilità di una nuova costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti prescritti dall’art. 484 c.p.p.
Sulle istanze di esclusione, il giudice dovrà decidere con apposita ordinanza.

7. Revoca della costituzione

La parte che si è costituita civilmente ha comunque la facoltà di revocare la propria costituzione in ogni stato e grado del giudizio.
L’azione di revoca può essere considerata espressa, tacita o presunta per le motivazioni indicate nella seguente tabella:

REVOCA ESPRESSAPuò avere luogo in ogni grado e stato del procedimento mediante apposita dichiarazione, resa personalmente o per il tramite del procuratore speciale.
REVOCA TACITA O PRESUNTATale ipotesi si configura tramite:
– mancata presentazione delle conclusioni ex art. 523 c.p.p., da parte del difensore della parte civile;
– promozione di giudizio, per le medesime istanze risarcitorie o restitutorie, dinanzi al giudice civile.

In caso di dichiarazione espressa, essa potrà essere resa in forma orale se fatta in udienza o essere resa per iscritto mediante deposito presso la cancelleria del giudice.
Ad ogni modo, indipendentemente dalla forma assunta, vale la regola generale in base alla quale la revoca della costituzione di parte civile, in sede penale, non preclude la possibilità di radicare un successivo giudizio in sede civile, per le medesime questioni.

8. Ultime dalla Corte

“In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell’imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell’intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese.” (Cass. Sez. V penale, n. 17272 del 5 giugno 2020).

“In tema di procedimento per l’applicazione della pena su richiesta, la costituzione di parte civile illegittimamente intervenuta all’udienza fissata, nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen., costituendo inosservanza di una disposizione concernente l’intervento delle parti private nel giudizio, dà luogo ad una nullità assoluta di ordine generale, a regime c.d. intermedio, non rilevabile, né deducibile, dopo la sentenza di primo grado o, per la prima volta, con il ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui la Corte ha conseguentemente affermato che è legittima la condanna alle spese sostenute dalla suddetta parte civile).” (Cass. Sez. III penale, n. 3176 del 27 gennaio 2020).