Circonvenzione di incapace

Il reato della circonvenzione di incapace consiste in una situazione di abuso nei confronti di quel soggetto passivo che, per le motivazioni indicate dall’art. 643 del codice penale si ritrova in una posizione di debolezza rispetto al soggetto agente.

1. La nozione giuridica di “circonvenzione di incapace”

L’articolo 643 c.p. ci indica che l’ordinamento penale italiano per circonvenzione di incapace intende “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.

2. La pena prevista

La pena prevista nel caso di circonvenzione di incapace può andare da un minimo due anni a un massimo di sei di reclusione oltre ad una multa che può arrivare fino ad un massimo di 2.065 euro.

3. I requisiti del soggetto passivo

Carattere distintivo di questa tipologia di reato è dato dallo status del soggetto passivo. Mentre, infatti, il soggetto attivo può essere chiunque, il soggetto passivo che può essere vittima di circonvenzione è espressamente indicato dalla norma e può essere:

  • Un individuo di minore età;
  • Un individuo in stato di infermità;
  •  Un individuo in stato deficienza psichica.

Ai fini della sussistenza di questa fattispecie delittuosa, il soggetto passivo dovrà avere almeno una tra le caratteristiche appena elencate.

4. Elemento oggettivo

Con riferimento all’elemento oggettivo, nel caso di circonvenzione di incapace, dovranno contemporaneamente coesistere un handicap di autodeterminazione della vittima, per i motivi indicati nel paragrafo precedente, e l’induzione a compiere un atto dal quale conseguano effetti giuridici dannosi o nel soggetto passivo o in una terza persona per l’effetto della condotta posta in essere dal soggetto passivo.
Come accennato nel libello introduttivo, quindi, dovrà manifestarsi un abuso da parte del soggetto agente dello stato di incapacità (anche temporanea) in cui si trova il soggetto passivo.

5. Elemento soggettivo

Con riferimento all’elemento soggettivo, invece, possiamo affermare che ci ritroviamo nella circostanza di un reato per cui occorre il dolo specifico.
Nella fattispecie il dolo specifico si dovrà rinvenire nella circostanza in cui il soggetto agente, con volontà e coscienza intende abusare dello stato di incapacità in cui si ritrova il soggetto passivo, al fine di procurare a se o altri un ingiusto profitto, anche di carattere non patrimoniale.

6. Esclusione della punibilità per i congiunti

Per l’effetto dell’articolo 649 del codice penale è esclusa la punibilità dei congiunti in caso di commissione del reato di circonvenzione di incapace.
In questo caso per congiunti dovranno intendersi:

  • Il coniuge o il partner unito civilmente;
  • Ascendente o discendente in linea retta;
  • Fratello o sorella convivente.

Se il convivente o l’unito civilmente risulta essere separato o il fratello o sorella non risultino essere conviventi potrà procedersi per l’attribuzione del reato di circonvenzione di incapace su querela della persona offesa o da parte di chi risulta esserne il tutore. Nei casi ordinari previsti dall’articolo 643 del codice penale, invece, il reato è procedibile d’ufficio.

7. Procedibilità e prescrizione

Il reato di circonvenzione di incapace è generalmente perseguibile d’ufficio, ad eccezione delle circostanze previste dal secondo comma dell’art. 649 c.p., che pone la querela come presupposto di perseguibilità.
La prescrizione del reato di circonvenzione d’incapace decorre dall’ultimo degli episodi che abbiano comportato un ingiusto profitto in favore del soggetto agente.

8. Ultime dalla Corte di Cassazione

Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci, che è reato contro il patrimonio, è necessario, da un lato, che il depauperamento delle consistenze patrimoniali della vittima sia effettivo e, dall’altro, che il profitto realizzato dall’agente sia caratterizzato da ingiustizia, in quanto, diversamente, non vi può essere frode patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato stante l’assenza di una rilevante sperequazione tra le somme incassate e quelle destinate ai bisogni quotidiani della persona offesa)(Corte di Cassazione Penale, Sez. II, sentenza del 8 giugno 2021 n. 22481)

In tema di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell’atto posto in essere e l’incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento. (Fattispecie in cui la vittima, affetta da disturbo della personalità, era stata indotta a vendere un immobile per un corrispettivo notevolmente inferiore al valore di mercato e da versarsi in gran parte dopo oltre cinque anni, nella falsa convinzione che la cessione riguardasse solo la metà del bene e che la stessa avrebbe continuato ad occuparlo a titolo di locazione senza addebito di oneri condominiali, per il cui mancato pagamento aveva successivamente subito dagli imputati una intimazione di sfratto). (Corte di Cassazione Penale Sez. II, sentenza del 19 dicembre 2019 n. 51192)

Ai fini della sussistenza del delitto di circonvenzione di persone incapaci, il concetto di induzione postula una attività positiva diretta a determinare, convincere ovvero influire sulla volontà altrui, in modo da condurre la vittima a compiere un determinato atto giuridico, e rappresenta un elemento ben distinto dal mezzo usato per il raggiungimento del fine. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dell’imputata che aveva approfittato della condizione di debolezza psicologica della vittima, dovuta alla recente perdita del figlio, per indurla ad una disposizione testamentaria per atto notarile in suo favore). (Corte di Cassazione Penale Sez. II, sentenza del 26 febbraio 2019 n. 8454)

Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest’ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l’assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l’induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l’abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l’agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) l’oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. (Corte di Cassazione Penale, Sez. II, sentenza del 9 maggio 2019 n. 19834)