L’atto di opposizione a decreto ingiuntivo

Al debitore il nostro codice di procedura civile ha fornito la possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo di cui è destinatario. Come vedremo di seguito, ci sono diversi motivi che legittimano la proposizione di opposizione a decreto. Vedremo altresì quale strumento processuale è necessario utilizzare (e in che modo) per una corretta impugnazione del provvedimento.

1. Introduzione all’istituto

L’opposizione a decreto ingiuntivo costituisce l’opportunità, per il debitore, di impugnare il decreto emesso all’esito del procedimento monitorio a seguito del ricorso per ingiunzione depositato dall’asserito creditore.
La previsione di siffatta tipologia di opposizione è contenuta nell’art. 645 c.p.c. il quale, indica, che il giudice competente a conoscere il procedimento di impugnazione debba essere lo stesso giudice che ha emesso l’originario decreto.
In caso di opposizione al decreto ingiuntivo, dovrà esserne fatta comunicazione al cancelliere dell’ufficio che ha emesso il medesimo provvedimento.

2. Atto di citazione in opposizione

Sempre ai sensi dell’art. 645 del codice di procedura civile, l’atto formale con il quale si deve proporre l’opposizione è l’atto di citazione.
La citazione in opposizione dovrà essere proposta, a pena di decadenza, non oltre 40 giorni a far data dalla notifica del decreto o comunque non oltre i termini stabiliti dall’art. 641 c.p.c. e di cui, comunque, il giudice ne farà espressa menzione all’interno del provvedimento di ingiunzione.
A seguito della notifica dell’atto di citazione in opposizione, si apre un giudizio ordinario di primo grado a cognizione piena.

3. Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro

Per i procedimenti assoggettati al rito del lavoro, l’opposizione dovrà proporsi mediante ricorso presso la sezione lavoro del foro che ha emesso il decreto. La disciplina relativa ai crediti di lavoro è chiarita dall’art. 646 c.p.c.
Il predetto articolo prevede anche l’eventualità che l’opposizione deve essere denunciata all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente.
L’articolo prevede altresì che durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l’opponente ha la facoltà di chiedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione del decreto.

4. Motivi di opposizione al decreto

Una volta emesso il decreto ingiuntivo, i motivi di opposizione possono essere o vizi procedurali e di forma o questioni di diritto sostanziale.
Nel caso dei vizi procedurali e di forma potrà essere contestata, ad esempio, la mancanza di taluni requisiti espressamente previsti dal codice procedura civile nel ricorso per ingiunzione presentato dal creditore.
Nel caso del diritto sostanziale invece, ad esempio, può contestarsi che l’istanza di emissione del decreto sia fondata su prova scritta non idonea a generare una ingiunzione di pagamento.
In ogni caso, le ipotesi appena indicate costituiscono solo funzione esemplificativa, essendoci in realtà diversi vizi e di forma contestabili oltre ad una innumerevole quantità di questioni di merito.

5. Concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

Vi sono casi espressamente previsti dalle legge ove, già all’emanazione del chiesto decreto ingiuntivo, è prevista la concessione della provvisoria esecuzione e, quindi, qualora il debitore non dovesse onorare il pagamento ingiunto nel termine indicato, il creditore avrà facoltà di procedere ad esecuzione forzata.
In caso di opposizione, comunque, il debitore potrà chiedere, ai sensi dell’articolo 649 c.p.c., che la provvisoria esecuzione venga sospesa fino all’esito del giudizio di opposizione.
Il giudice, se ritiene che sussistano gravi motivi, può con ordinanza concedere la chiesta sospensione.
L’ordinanza del giudice viene emessa dopo la prima udienza del giudizio di opposizione.
Sempre in prima udienza, il creditore ha la possibilità di chiedere la provvisoria esecuzione qualora non sia stata prevista nel testo del decreto.

6. Conciliazione durante l’opposizione

Il nostro ordinamento prevede anche l’ipotesi in cui durante il giudizio di opposizione le parti giungono ad una conciliazione. In tale ipotesi il giudice con ordinanza non impugnabile dichiara l’esecutorietà del decreto o ne riduce il valore sulla base dell’accordo che è stato raggiunto dalle parti.
Anche nel caso di riduzione del valore, comunque, rimane intatta la validità degli atti esecutivi.

7. Esito dell’impugnazione del decreto

L’articolo 653 del codice di procedura civile disciplina infine, quelle che sono le conseguenze di una impugnazione di un decreto ingiuntivo. In siffatta ipotesi, infatti, vi potrà essere:

  • Accoglimento dell’opposizione: in tal caso, all’esito del giudizio a cognizione piena vi sarà l’annullamento del decreto ingiuntivo;
  • Accoglimento parziale: in tal caso la forza del titolo esecutivo sarà limitata alla somma riconosciuta al creditore all’esito del giudizio di opposizione;
  • Rigetto dell’opposizione: in tal caso, qualora il decreto non ne sia già munito, acquisisce efficacia esecutiva.

8. Mancata opposizione nei termini previsti

La mancata opposizione nei termini indicati nel provvedimento di ingiunzione permette di acquisire lo stesso valore della cosa giudicata.
L’articolo 650 c.p.c. concede comunque la possibilità di proporre opposizione anche fuori dai termini previsti, qualora il debitore ingiunto dimostri di non averne ricevuto tempestiva comunicazione.

9. L’inversione della iniziativa processuale

L’opposizione al decreto ingiuntivo genera il fenomeno della c.d. inversione di quella che è l’iniziativa processuale, ovvero di chi compie il primo atto che da l’impulso all’inizio del procedimento giudiziario. In questo caso, infatti, non è chi vuole far valere un proprio diritto ad attivare l’azione giudiziaria, ma è chi vuole contestare il diritto dell’altra parte ad attivare il giudizio.
Tuttavia da un punto di vista strettamente processuale rimane tutto invariato, come ad esempio l’onere della prova o la possibilità di spiegare domanda riconvenzionale.

10. Ultime dalla Corte di Cassazione

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l’allungamento dei tempi del processo. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie nella quale il pagamento era stato intimato in sede monitoria nei confronti di un soggetto nella sua qualità di garante del debitore, mentre nel corso del giudizio di opposizione la pretesa era stata poi fondata sul fatto che l’opponente risultava essere anche erede del debitore). Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza del 13 aprile 2021 n. 9668

La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all’emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all’integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto. Corte di Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza del 28 dicembre 2020 n. 29642

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall’opponente domanda riconvenzionale, non determina l’improcedibilità dell’opposizione e la rimessione dell’intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l’opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale. Corte di Cassazione Civile, Sez. II, sentenza del 26 novembre 2020 n. 26993

Tabella Consuntiva

Elementi formali dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivoDescrizione degli elementi dell’atto
Dati anagraficiL’atto è introdotto con l’enunciazione dei dati anagrafici dell’attore, del suo legale, del convenuto e nel caso in cui si è a conoscenza del legale della controparte anche del delegato.
Le circostanze del fattoIl legale enuncia le motivazioni di fatto e di diritto dell’opposizione, esponendo la “versione dei fatti” del suo assistito. simile “memoria difensiva”.
CitazioneIl legale cita il convenuto.
ConclusioniIl legale espone le richieste del suo assistito.

Elementi formali dell’atto di opposizione

Note

  1. Il procedimento monitorio e l’opposizione al decreto ingiuntivo Di Michele Cataldi