1. Motivi per la richiesta di archiviazione
La richiesta di archiviazione di una notizia reato, può avvenire, essenzialmente, per le seguenti ragioni:
- Questa risulta essere totalmente infondata poiché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio;
- Quando manca una tra le condizioni di procedibilità previste dalla legge;
- Se il fatto non è previsto dalla legge come reato o è estinto;
- Se l’autore o gli autori restano ignoti;
- Se nel corso delle indagini preliminari la Corte di Cassazione ha dichiarato l’insussistenza a carico dell’indagato dei gravi indizi di colpevolezza previsti dall’art. 273 c.p.p.
2. Procedimento per la richiesta di archiviazione
Insieme alla richiesta di archiviazione, il pubblico ministero trasmette al giudice il fascicolo delle indagini contenente la notizia di reato, la documentazione delle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
L’intera disciplina è chiarita dall’articolo 408 c.p.p.
3. Fissazione dell’udienza in camera di consiglio
Il giudice può in alternativa fissare davanti a sé un’udienza in camera di consiglio a norma dell’art. 127 c.p.p., della quale fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini, al suo difensore, alla persona offesa e, infine, al procuratore generale presso la Corte d’Appello competente affinché questi possa disporre l’avocazione.
All’esito dell’udienza, esercitata nelle forme appena indicate, il giudice emette ordinanza attraverso la quale:
- Dispone l’archiviazione e restituisce gli atti al PM;
- Indica al PM le ulteriori attività di indagine che ritiene necessarie con contestuale fissazione del termine entro il quale dovranno essere espletate;
- Dispone l’iscrizione del nome del presunto autore del reato, nelle forme previste dall’art. 335 c.p.p., se la richiesta di archiviazione è stata avanzata dal pubblico ministero sul presupposto che gli autori del reato risultano essere ignoti, mentre secondo il giudice, dall’attività di indagine emerge già il nome del presunto colpevole;
- Ritenendo che le indagini preliminari abbiano fatto emergere elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, ordina al pubblico ministero di formulare i capi di imputazione nel termine massimo di 10 giorni.
Nel caso di richiesta di rinvio a giudizio, conseguente all’ordinanza emanata dal giudice, questi fissa l’udienza preliminare con decreto che indica: le generalità delle parti coinvolte nel reato; i capi di imputazione; le fonti di prova acquisite. Il contenuto del decreto viene notificato sia all’imputato che alla persona offesa del reato.
In caso di definitiva archiviazione, quindi, è notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari che, qualora dovesse rilevare la non corretta espletazione dell’attività di indagine, potrà proporre opposizione nelle forme e con i limiti previsti dalla legge.