L’appello nel processo civile

L’appello consiste in un atto di formale impugnazione della sentenza di primo grado emessa dal giudice di primo grado. Solo in caso di sentenza emessa dal giudice di pace, ci sono dei limiti di appellabilità che saranno trattati in seguito.
Per la sezione civilistica del nostro ordinamento, il nostro codice di procedura civile regolamenta le modalità di introduzione dell’atto di appello, nonché l’intera disciplina processuale.

1. Introduzione all’appello civile

Attraverso l’atto di appello, la parte che risulta soccombente nella sentenza di primo grado ha la facoltà di impugnare quanto deciso dal primo giudice(1), sia per vizi di merito che per vizi di legalità.
Attraverso questo strumento, quindi, si ha la possibilità di giungere ad una revisione integrale della controversia così come decisa in primo grado.
La sostanziale differenza prevista tra il giudizio di appello e quello di primo grado sta nel fatto che nel giudizio di impugnazione non è prevista la possibilità di introdurre domande nuove o sollevare nuove eccezioni così come previsto dall’art. 345 c.p.c.

2. Forma dell’atto di appello

L’art. 342 c.p.c. disciplina le modalità con cui deve essere introdotto il giudizio di appello.
Secondo il predetto articolo, infatti, l’appello si propone con l’atto di citazione redatto secondo il dettato dell’art. 163 c.p.c. e contenente, quindi, l’esposizione dei fatti ed i motivi per cui si intende proporre appello.
Le motivazioni per cui si intende proporre appello sono molto importanti. Infatti, questo genere di impugnazione viene ritenuta inammissibile se nell’atto introduttivo non vengono ben chiarite:

  • L’indicazione di quali parti della sentenza si intendono appellare e di quali modifiche richieste per queste;
  • L’indicazione delle circostanze dalle quali derivano le violazioni di legge e della rilevanza che hanno ai fini della decisione impugnata.

Con riferimento al termine, tra la data delle citazione e la data di prima udienza deve intercorrere un lasso di tempo di 90 giorni (liberi).
In sede di appello, infine, viene esclusa dal codice di procedura civile la possibilità di introdurre nuovi mezzi di prova o documenti fatta eccezione di quegli strumenti ritenuti utili dal collegio ai fini decisori o che comunque la parte sia in grado di dimostrare di non aver avuto la possibilità di proporli in primo grado.
È esclusa la possibilità di un eventuale intervento di terzi nel giudizio di primo grado, fatta eccezione dell’intervento proposto da un soggetto, la cui sentenza di primo grado, vede pregiudicare i propri diritti.

3. Appello incidentale

La parte che viene citata a comparire in appello dispone, a sua volta, della possibilità di proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado.
Ciò può accadere nelle ipotesi in cui la parte chiamata in appello non abbia trovato, in sentenza di primo grado, un accoglimento integrale di tutte le proprie istanze.
L’appello incidentale va proposto, a pena di decadenza, unitamente alla comparsa di costituzione in giudizio.
Chiaramente la volontà di proporre appello incidentale è rimesso alla volontà delle parti. La parte parzialmente vittoriosa in primo grado potrebbe, infatti, ritenersi comunque soddisfatta della pronuncia del primo giudice e limitarsi a costituirsi in appello per mera difesa (o potrebbe addirittura restare contumace).

4. Limiti di appellabilità previsti dal codice

Quasi tutte le sentenze di primo grado possono essere oggetto di appello.
La legge prevede, però, che alcune sentenze sono inappellabili. L’inappellabilità è prevista nelle seguenti ipotesi:

  • Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità nelle cause di valore inferiore ad € 1.000,00;
  • In caso richiesta al giudice di giudicare secondo equità ex. art. 114 c.p.c.;
  • Sentenze non appellabili per particolari disposizioni di legge;
  • Sentenze per le quali le parti abbiano deciso di comune accordo di procedere direttamente per giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione;
  • Le ordinanze che decidono sulla competenza;
  • Sentenze e ordinanze di convalida in materia di sanzioni amministrative.

5. La trattazione dell’appello

Con riferimento all’appello proposto dinanzi al Tribunale, per le sentenze emesse dal giudice di pace, ci si ritroverà a discutere della causa con giudice in composizione monocratica (quindi unico).
In corte d’appello, invece, la trattazione avviene dinanzi ad una pluralità di giudici, quindi, in composizione collegiale.
In sede di prima udienza, vi è un accertamento sulle regolarità formali del processo e viene decisa l’eventuale sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza.
Inoltre, se non ammette eventuali richieste istruttorie ai sensi dell’art. 356 c.p.c., il collegio d’appello dispone alle parti di precisare le proprie conclusioni, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.

6. La sentenza della corte di appello

La corte di appello, in composizione collegiale, al termine delle attività processuali emetterà una sentenza che, a seconda del suo contenuto, potrà essere definitiva o, viceversa, non definitiva.

6.1 La sentenza non definitiva d’appello

La sentenza non definitiva nel giudizio di appello è prevista quando il giudice, riformando la sentenza impugnata, decide questioni pregiudiziali o preliminari di merito così come indicato dall’art. 279 c.p.c. e dispone, con successiva ordinanza, la rimessione della causa alla fase di trattazione.
Per l’effetto dell’art. 278 c.p.c., inoltre, quando risulta già accertata la sussistenza di un determinato diritto, ma non risulta ancora chiaro il quantum della prestazione dovuta, il collegio può con sentenza condannare il debitore al pagamento di una somma nei limiti della quantità per cui si ritiene raggiunta la prova e disporre con ordinanza la prosecuzione del processo per la parte per cui si ritiene ancora necessaria la trattazione.

6.2 La sentenza definitiva d’appello

La sentenza definitiva d’appello può essere suddivisa in tre tipologie, a seconda che si tratti di:

  • SENTENZA DI MERITO: che può essere:
  1. di conferma quando, appunto, riconferma la condanna contenuta nella sentenza di primo grado;
  2. di riforma quando i capi della sentenza oggetto di impugnazione vengono totalmente, o parzialmente, modificati.

  • SENTENZA DI RITO: avviene nei casi in cui non si entra nel merito della controversia ovvero nel caso di:
  1. Vizio del procedimento d’appello che comporta l’impossibilità di pronunciarsi nel merito;
  2. Rilevata nullità del processo di primo grado. In questo caso la sentenza di rito eliminerà anche gli effetti della sentenza di primo grado.

  • SENTENZA DI RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE: nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. il collegio è tenuto rimettere, con sentenza, la causa nelle mani del giudice di primo grado. Ciò avviene, quindi, nel caso in cui:
  1. il giudice di primo grado abbia erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;
  2. viene dichiarata la nullità dell’atto di citazione;
  3. viene riscontrata la mancata integrazione del contraddittorio, così come previsto dall’art. 102 c.p.c.;
  4. viene accertata l’estromissione in primo grado di una parte che doveva partecipare al processo;
  5. viene riformata la sentenza di primo grado dichiarativa dell’estinzione del processo.

In quest’ultimo caso, la riassunzione va fatta nel termine di sei mesi dalla notificazione della sentenza.

Tabella consuntiva

OrdineElementi contenuti nell’atto di appello (art. 342 c.p.c.)
1Indicazione del giudice innanzi al quale presentare la domanda.
2Elementi anagrafici dell’attore: nome, cognome, residenza, codice fiscale.
Elementi anagrafici del convenuto: nome, cognome, residenza, codice fiscale.
3Determinazione dell’oggetto della domanda.
4Ricostruzione dei fatti ed enunciazione degli elementi di diritto alla base delle domanda.
5Motivazione dell’appello:
– Indicazioni delle parti della sentenza di primo grado che si intende appellare;
– Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza in relazione alla decisione impugnata.
6Specificazione dei mezzi di prova dei quali la parte istante intende usufruire.
7Nome e cognome del procuratore e specifica della procura nel caso in cui sia stata già rilasciata.
8Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione allegata all’invito a costituirsi nel termine di 20 gg prima dell’udienza di comparizione (10 gg nel caso in cui vi sia l’abbreviazione dei termini).

Contenuti dell’atto di appello

Note

  1. EUROPEAN E-JUSTICE – I miei diritti dopo il processo in Italia