1. Nozione giuridica della dichiarazione di rinunzia
La rinunzia all’eredità è un istituto giudico formale: deve essere compiuto a norma di legge, pena la nullità dell’atto.
Questo atto consente all’erede legittimario di rifiutare la quota a lui spettante.
2. Motivazioni per rinunciare ad una successione
Spesso vi è l’abitudine di associare il concetto di eredità e successione a quello di arricchimento.
Naturalmente questo concetto non può essere sempre vero.
Infatti secondo l’ordinamento italiano il legato, una volta accettata la successione, subentra anche in tutti i suoi rapporti patrimoniali passivi.
Quindi, certamente, il legato potrebbe avere interesse a rinunciare all’eredità quando è presente una forte esposizione patrimoniale passiva del de cuius.
Altra situazione in cui l’erede legittimario potrebbe avere interesse a rinunciare ad una successione è quando è lo stesso legato ad avere un’esposizione patrimoniale passiva; in questo caso potrebbe essere più vantaggioso, per evitare che i suoi creditori si rivalgano sul suo nuovo patrimonio, rinunciare all’eredità e spostare la linea ereditaria su altri soggetti, in maniera tale da non disperdere il patrimonio del de cuius.
Naturalmente il legislatore ha previsto anche questa casistica e, per tutelare i creditori, ha concesso loro di poter impugnare l’atto formale di rinuncia entro 5 anni dalla produzione dell’atto stesso nel caso in cui vi sia un certo pregiudizio nella rinunzia all’eredità.
3. Il beneficio d’inventario
L’istituto del beneficio d’inventario è uno dei modi di accettazione dell’eredità (art. 470 c.c.).
Questo istituto produce un effetto preciso: permette di tenere distinto il patrimonio del de cuius da quello del legato.
A ciò consegue che i rapporti di passività del de cuius con i suoi creditori non vengono meno ed il legato assume l’impegno di pagare i creditori nei limiti del patrimonio del defunto.
4. Come rinunciare alla successione
La rinuncia all’eredità, così come anticipato, è una dichiarazione di rinunzia formale.
Le linee guida di questo istituto sono contenute nell’art. 519 c.c. che ne determina anche l’iter di presentazione dello stesso atto.
La rinunzia all’eredità è una dichiarazione da dover presentare da un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si è aperta la pratica di successione.
Essendo un atto formale, non può, per l’appunto, contenere vizi di forma: pena la nullità dell’atto e con naturale conseguenza la permanenza del dichiarante nell’asse ereditaria.
È nulla anche la rinuncia fatta prima dell’apertura della successione poiché sarebbe in contrasto con il divieto del patti successori (art. 458 c.c.)