Abuso d’ufficio

Il reato di abuso d’ufficio, rientra nella categoria dei delitti previsti dall’ordinamento penale contro la pubblica amministrazione.
Rubricato all’articolo 323 del codice penale, disciplina le ipotesi in cui il funzionario pubblico abusi della propria posizione lavorativa per generare un vantaggio per se o per un prossimo congiunto.
Per contrastare questo fenomeno, questa fattispecie delittuosa è stata negli anni oggetto di diversi processi di revisione.

1. Previsione normativa sull’abuso di ufficio

Come già accennato nella parte introduttiva, l’articolo che delinea le caratteristiche dell’abuso d’ufficio, è il 323 c.p. il quale dispone che “…il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto…, procura a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
Il medesimo articolo prevede al successivo comma che potrà esserci un aggravio della pena prevista dal precedente comma qualora l’abuso consista in un fatto di particolare gravità.

1.1 Finalità della norma e soggetto attivo

I principi che il legislatore ha voluto tutelare, con l’introduzione di questa norma, sono quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione.
Con riferimento al soggetto attivo, questo può essere individuato esclusivamente o nel pubblico ufficiale o nell’incaricato di pubblico servizio. Per questo motivo si suole parlare di reato proprio.

2. Elemento oggettivo del reato di concussione

Con riferimento all’elemento oggettivo, le condotte rilevanti si rinvengono nelle circostanze di:

  • procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto;
  • arrecare ad altro soggetto un vantaggio ingiusto per l’effetto dello svolgimento dalla mansione lavorativa del funzionario pubblico;
  • violazione dell’obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;
  • violazione di altri casi espressamente prescritti dalla legge.

La consumazione del reato coincide con il conseguimento del vantaggio ottenuto con l’abuso del proprio ufficio.
Anche per questa fattispecie delittuosa è disciplinata l’ipotesi del tentativo.

3. Elemento soggettivo

L’elemento soggettivo che viene richiesto per questa tipologia di reato si rinviene nel dolo generico che consiste, a sua volta, nella coscienza di acquisire un vantaggio patrimoniale o di arrecare un danno attraverso l’esercizio illegittimo dei propri poteri.

4. Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

A seconda del vantaggio indotto dall’abuso di ufficio si valuterà l’applicazione di una pena detentiva maggiore o minore.
Come accennato in precedenza, il secondo comma, dell’art. 323 c.p. prevede per i danni di particolare gravità causati alla pubblica amministrazione debbano essere considerati come circostanza aggravante.
Viceversa, se il danno arrecato alla pubblica amministrazione è di particolare tenuità all’applicazione generale della pena potrà essere riconosciuta una circostanza attenuante.

5. Aumento della pena a seguito della riforma

Come per gli altri reati contro la pubblica amministrazione, anche l’abuso di ufficio è stato oggetto di revisione della pena. Infatti, prima dell’introduzione della legge 190/2012(1) la pena prevista per il reato in esame partiva da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni. A seguito della sua emanazione, invece, la pena minima è passata ad un anno e quella massima è passata a quattro anni.

6. Termine di prescrizione del reato

Con riferimento ai termini di prescrizione del reato di abuso di ufficio, il calcolo viene effettuato secondo il meccanismo ordinario imposto dall’articolo 157 del codice penale, ovvero che il reato si considererà prescritto una volta decorso il termine di anni sei a far data dal giorno del suo compimento.