Circostanze attenuanti e circostanze aggravanti del reato

Nella valutazione generale della condotta messa in atto dal soggetto agente, nella commissione di un reato, ai fini del computo della pena assumono rilievo alcune circostanze che possono condurre ad una attenuazione della pena o ad un aggravio della stessa.
La disciplina delle circostanze attenuanti e delle circostanze aggravanti del reato è rubricata agli artt. 61 e 62 del codice penale.

1. Cenni generali

Le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti presuppongono un reato già perfetto in tutti i suoi elementi strutturali e, incidono solo sulla pena principale, dal punto di vista quantitativo o qualitativo.
Hanno la funzione di consentire una maggiore focalizzazione della responsabilità penale e la modulazione del trattamento sanzionatorio in proporzione al fatto concretamente connesso.
Nell’ipotesi in cui più circostanze confluiscono nelle medesima condotta criminosa si verifica un concorso di circostanze.

2. Le singole circostanze aggravanti

Le circostanze che comportano un aggravamento della pena sono previste dall’art. 61 c.p. e consistono nello:

a – avere agito per motivi abbietti o futili;
b – avere commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro;
c – avere agito, nei delitti colposi, nonostante la previsione dell’evento;
d – avere adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone;
e – avere ostacolato la pubblica difesa o quella privata;
f – avere commesso un reato dopo essersi sottratto ad un ordine di arresto;
g – avere cagionato un danno patrimoniale di particolare gravità;
h – avere  aggravato le conseguenze del delitto commesso;
i – avere commesso il fatto con abuso di poteri;
l – avere commesso il fatto contro pubblico ufficiale o persona incaricata di un pubblico servizio;
m- l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d’ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità;
n – l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
o – l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;
p – l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;
q – l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative;
r – l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

2.1 L’introduzione della circostanza aggravante del reato transnazionale

Attraverso il D.lgs. 21/2018(1) è stato introdotto nel codice penale vigente l’art. 61 bis, il quale prevede un aggravio di pena per il caso in cui il soggetto agente abbia contribuito al compimento di una attività criminale in più di uno stato.

3 . Le singole circostanze attenuanti

Le circostanze che comportano una diminuzione della pena sono previste dall’art. 62 c.p. e consistono nello:

a. avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale (condivisi dalla società);
b. avere agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui;
c. avere agito per suggestione di una folla in tumulto;
d. avere cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità;
e. essere concorso a determinare l’evento il fatto doloso della persona offesa;
f. avere riparato interamente il danno prima del giudizio o restituito la cosa.

3.1 Le circostanze attenuanti generiche

Oltre alle circostanze attenuanti espressamente previste dall’art. 62 c.p., il successivo articolo 62 bis c.p. prevede anche la possibilità, per il giudice, di valutare anche altre circostanze qualora ritenga che da esse possa derivare una diminuzione della pena.

4. Calcolo dell’aumento o della diminuzione della pena

In caso di singola circostanza o di più circostanze che comportano l’aumento o la diminuzione della pena, il calcolo viene effettuato secondo le disposizioni degli artt. 63 e successivi del codice penale.
Di seguito una tabella consuntiva generica per il computo della pena

CircostanzeAumento/diminuzione della penaArticolo di riferimento
Singola circostanza aggravanteAumento di 1/3 rispetto alla pena prevista per il reato commessoArt. 64 c.p.
Singola circostanza attenuante– Alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
– in tutti gli altri casi vi può essere una riduzione fino ad 1/3.
Art. 65 c.p.
Più circostanze aggravantiLa pena non può eccedere, in caso di:
– reclusione = 30 anni;
– arresto = 5 anni;
– multa = € 10.329,00*;
– ammenda = € 2.065,00*.
* La pena pecuniaria può aumentare fino al triplo (o diminuire fino ad un terzo) in base alle condizioni economiche del reo (diminuire dimensione testo)
Art. 66 c.p.
Più circostanze attenuantiLa pena non può essere inferiore, in caso di:
– Ergastolo = 10 anni di reclusione;
– Altri casi = la pena non può essere applicata in misura inferiore ad 1/4
Art. 67 c.p.
In caso di aggravio di pena il computo generale non potrà mai superare il limite di anni 30

5. Ulteriori specifiche previsioni di calcolo

La tabella riassuntiva riportata sopra, costituisce soltanto una prima generica impronta sulle metodologie di calcolo adottate dal nostro ordinamento.
Vi sono, infatti, ulteriori specifiche previsioni del codice penale come, ad esempio, in caso delle circostanze speciali previste dal quarto comma dell’articolo 63 del codice penale, se concorrono più circostanze si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, anche se il giudice ha facoltà di aumentarla.

6. La discrezionalità del giudice nel calcolo della pena

Il legislatore, per cercare di garantire la maggiore omogeneità nel computo delle pene che vengono di volta in volta inflitte dalle autorità giudiziarie, ha cercato di restringere sempre di più il raggio discrezionale lasciato al giudice per la valutazione.
Ad ogni modo al giudice viene lasciata la possibilità di effettuare discrezionalmente alcune valutazioni. Viene consentito, infatti, di valutare e ritenere circostanze aggravanti o attenuanti alcuni tratti della condotta posta in essere dal reo e che non sono previste in maniera espressa dal nostro codice.
Va da se che simili valutazioni portano, de plano, ad una diversa valutazione della pena definitiva.
Per il calcolo concreto poi, in caso di aggravio o diminuzione, vengono posti dei limiti che non sono tassativi, ovvero si parla di “fino a” un terzo o “fino a” un massimo del triplo. Quindi, per la parte che eccede la pena prevista per il reato commesso, il raggio che arriva fino all’aumento previsto è rimesso nelle mani del giudice.