Art. 2326 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Denominazione sociale

Articolo 2326 - codice civile

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni.

Articolo 2326 - Codice Civile

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni.

Massime

La denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali e può essere, pertanto, distinta dalla ditta che, invece, individua l’impresa. Fine consegue che una società di capitali può utilizzare diverse ditte per identificare le sue diverse attività imprenditoriali purché, nel rispetto del principio di verità imposto dall’art. 2563 c.c. vi sia una connessione con la denominazione sociale. Cass. civ. sez. I, 30 luglio 2015, n. 16163

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